Art. 3. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 14: "Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella A allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.".