Art. 3.
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
e'  incrementato,  a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse
economiche annue:
    a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
  2.  Gli  importi  di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003, se ne riporta l'art. 14:
              "Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali). - 1.   Per   ogni   Forza   di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo
          quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come  da  tabella  A  allegata  al  presente decreto, dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
          all'art.  16,  comma  2,  della  legge finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola amministrazione;
                b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione   dell'art.  4,  comma  4,  del  presente
          decreto.
              2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.".