Art. 5.
                             Buoni pasto
  1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza
di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le
  seguenti   risorse  per  la  concessione  dei  buoni  pasto,  cosi'
    ripartite: a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
  2.  I  criteri  per  l'utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per
l'individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione
del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di buoni pasto.