La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
1. La presente legge  detta  norme  in  materia  di  sicurezza  nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e  da  fondo,
compresi i principi fondamentali per la gestione in  sicurezza  delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita' economiche nelle
localita' montane, nel quadro di  una  crescente  attenzione  per  la
tutela dell'ambiente. 
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.