Art. 2.
(Interventi contro la sterilita' e la infertilita').
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni
della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi
necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo'
incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di
crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di
informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della
infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima
di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.