Art. 2. 
        (Interventi contro la sterilita' e la infertilita'). 
1. Il Ministro della salute,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  puo'  promuovere  ricerche  sulle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e  sociali  dei  fenomeni
della sterilita' e  della  infertilita'  e  favorire  gli  interventi
necessari  per  rimuoverle  nonche'  per  ridurne  l'incidenza,  puo'
incentivare   gli   studi   e   le   ricerche   sulle   tecniche   di
crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere  campagne  di
informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita'  e  della
infertilita'. 
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima
di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 
3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.