Art. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n.
405 (istituzione dei consultori familiari) come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla
maternita' ha come scopi;
a) l'assistenza psicologica e sociale per la
preparazione alla maternita' ed alla paternita'
responsabile e per i problemi della coppia e della
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e
da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel
rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica
degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto
del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a
promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i
metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai
problemi della sterilita' e della infertilita' umana,
nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione
e l'affidamento familiare.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere
impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle
regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di
comuni direttamente o attraverso altre forme da essi
stabilite.
Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si
provvede per il medesimo anno finanziario mediante
riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».