Art. 3.
            (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis)  l'informazione  e  l'assistenza  riguardo  ai problemi della
sterilita'  e  della  infertilita'  umana,  nonche'  alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter)  l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n.
          405  (istituzione dei consultori familiari) come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla
          maternita' ha come scopi;
                a) l'assistenza   psicologica   e   sociale   per  la
          preparazione    alla    maternita'   ed   alla   paternita'
          responsabile   e  per  i  problemi  della  coppia  e  della
          famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
                b) la   somministrazione   dei  mezzi  necessari  per
          conseguire  le  finalita' liberamente scelte dalla coppia e
          da  singolo  in  ordine  alla procreazione responsabile nel
          rispetto  delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica
          degli utenti;
                c) la  tutela della salute della donna e del prodotto
          del concepimento;
                d) la   divulgazione   delle  informazioni  idonee  a
          promuovere  ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i
          metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
                d-bis)  l'informazione  e  l'assistenza  riguardo  ai
          problemi  della  sterilita'  e  della  infertilita'  umana,
          nonche'   alle   tecniche   di   procreazione  medicalmente
          assistita;
                d-ter)  l'informazione sulle procedure per l'adozione
          e l'affidamento familiare.
              Le  somme  non impiegate in un esercizio possono essere
          impiegate negli anni seguenti.
              Tali   finanziamenti  possono  essere  integrati  dalle
          regioni,  dalle  province,  dai  comuni  o  dai consorzi di
          comuni  direttamente  o  attraverso  altre  forme  da  essi
          stabilite.
              Alla  copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si
          provvede   per   il   medesimo  anno  finanziario  mediante
          riduzione  dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato
          di  previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro per
          l'anno medesimo.
              Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».