IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2004; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Finalita' della scuola dell'infanzia 
 
  1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre all'educazione  e  allo  sviluppo  affettivo,  psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine  e  dei  bambini
promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia,  creativita',
apprendimento,  e  ad  assicurare  un'effettiva   eguaglianza   delle
opportunita' educative; nel rispetto della  primaria  responsabilita'
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale  delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta'  didattica
e  pedagogica,  realizza  il  profilo  educativo  e  la   continuita'
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con  la  scuola
primaria. 
  2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta  formativa  e  la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini  si
provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle  modalita'  di
copertura  finanziaria  definite  dall'articolo  7,  comma  8,  della
predetta legge. 
  3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui  al  comma
1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con  i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al preambolo:
              - Si  riporta  il  testo degli artt. 76, 87 e 117 della
          Costituzione:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87. Il  Presidente  della  Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato».
              - La  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  reca: «Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale».
              - Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.    21. - 1.    L'autonomia    delle   istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,   capo III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d)  valorizzazione  del collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione   province  d'Italia -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  del  comma 8
          dell'art.  7  della  legge  28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale):
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in     materia    di    istruzione    e    di    formazione
          professionale). - 1.  Al  fine di favorire la crescita e la
          valorizzazione  della persona umana, nel rispetto dei ritmi
          dell'eta'  evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di
          ciascuno  e  delle  scelte  educative  della  famiglia, nel
          quadro   della  cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in
          coerenza  con  il  principio di autonomia delle istituzioni
          scolastiche    e   secondo   i   principi   sanciti   dalla
          Costituzione,  il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente    legge,    nel    rispetto    delle   competenze
          costituzionali  delle  regioni  e  di comuni e province, in
          relazione  alle  competenze  conferite  ai diversi soggetti
          istituzionali,    e    dell'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I  decreti  legislativi  in materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b)   dell'istituzione   del   Servizio  nazionale  di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e)  della  valorizzazione professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto-dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.
              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
          decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
          4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
          criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
          vigore.».
              «8.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 7 la cui
          attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica  sono  emanati solo successivamente all'entrata in
          vigore   di   provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie.».