Art. 3.
Attivita' educative
1. L'orario annuale delle attivita' educative per la scuola
dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti
intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore,
a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia,
tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti
curano la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuita' con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1
e 2 e' costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al
processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle
bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Nota all'art. 3:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».