Art. 2.
                          Societa' agricole
  1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che
hanno  quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui  all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione
di societa' agricola.
  2.  Le  societa'  costituite  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  che  abbiano  i  requisiti  di  cui  al  presente
articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione
sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto,
ove  redatto.  Le  predette  societa'  sono esentate dal pagamento di
tributi  e  diritti  dovuti  per  l'aggiornamento della nuova ragione
sociale  o  denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari.
  3.  L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  o di riscatto di cui
all'articolo  8  della  legge  26  maggio  1965, n. 590, e successive
modificazioni,  ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta  anche  alla  societa'  agricola  di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto
come  risultante  dall'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle  imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.
Alla  medesima  societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
  4.  Alle  societa'  agricole  di  cui all'articolo 1, comma 3, sono
riconosciute  le  agevolazioni  tributarie  in materia di imposizione
indiretta  e  creditizie  stabilite  dalla normativa vigente a favore
delle  persone  fisiche  in  possesso  della qualifica di coltivatore
diretto.  La  perdita  dei  requisiti di cui all'articolo 1, comma 3,
determina la decadenza dalle agevolazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art. 2135 del codice civile e' riportato nelle note
          all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590:
              "Art.  8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o
          di  concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
          coltivatori  diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
          compartecipazione,      esclusa      quella     stagionale,
          l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
          a  parita'  di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
          coltivi  il  fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia
          venduto,  nel  biennio  precedente,  altri fondi rustici di
          imponibile  fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
          di   cessione  a  scopo  di  ricomposizione  fondiaria,  ed
          il fondo  per  il quale intende esercitare la prelazione in

          aggiunta  ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
          enfiteusi   non   superi   il   triplo   della   superficie
          corrispondente   alla   capacita'   lavorativa   della  sua
          famiglia.
              La  prelazione  non  e' consentita nei casi di permuta,
          vendita    forzata,    liquidazione   coatta,   fallimento,
          espropriazione  per pubblica utilita' e quando i terreni in
          base  a  piani  regolatori,  anche se non ancora approvati,
          siano  destinati  ad  utilizzazione edilizia, industriale o
          turistica.
              Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
          per   quota   di   fondo,  da  un  componente  la  famiglia
          coltivatrice,  sia  in costanza di comunione ereditaria che
          in  ogni  altro  caso  di  comunione  familiare,  gli altri
          componenti  hanno  diritto alla prelazione sempreche' siano
          coltivatori  manuali  o continuino l'esercizio dell'impresa
          familiare in comune.
              Il    proprietario    deve   notificare   con   lettera
          raccomandata  al  coltivatore  la  proposta  di alienazione
          trasmettendo  il preliminare di compravendita in cui devono
          essere  indicati  il  nome  dell'acquirente,  il  prezzo di
          vendita  e le altre norme pattuite compresa la clausola per
          l'eventualita'   della   prelazione.  Il  coltivatore  deve
          esercitare  il  suo  diritto  entro  il  termine  di trenta
          giorni.
              Qualora   il   proprietario   non   provveda   a   tale
          notificazione  o  il prezzo indicato sia superiore a quello
          risultante  dal contratto di compravendita, l'avente titolo
          al   diritto  di  prelazione  puo',  entro  un  anno  dalla
          trascrizione  del contratto di compravendita, riscattare il
          fondo  dell'acquirente  e  da  ogni altro successivo avente
          causa.
              Ove  il  diritto di prelazione sia stato esercitato, il
          versamento  del  prezzo  di acquisto deve essere effettuato
          entro  il  termine  di  tre mesi, decorrenti dal trentesimo
          giorno  dall'avvenuta  notifica  da parte del proprietario,
          salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
              Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
          dimostra,   con  certificato  dell'Ispettorato  provinciale
          dell'agricoltura  competente,  di  aver  presentato domanda
          ammessa  all'istruttoria  per  la  concessione del mutuo ai
          sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
          sospeso  fino  a  che non sia stata disposta la concessione
          del  mutuo  ovvero  fino  a  che  l'Ispettorato  non  abbia
          espresso  diniego  a conclusione della istruttoria compiuta
          e,  comunque,  per  non  piu'  di  un  anno.  In  tal  caso
          l'Ispettorato  provinciale dell'agricoltura deve provvedere
          entro  quattro  mesi  dalla domanda agli adempimenti di cui
          all'art.  3,  secondo  le  norme  che saranno stabilite dal
          regolamento di esecuzione della presente legge.
              In  tutti  i  casi nei quali il pagamento del prezzo e'
          differito  il  trasferimento della proprieta' e' sottoposto
          alla  condizione  sospensiva  del pagamento stesso entro il
          termine stabilito.
              Nel  caso  di  vendita  di  un  fondo  coltivato da una
          pluralita'  di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
          non  puo'  essere  esercitata  che da tutti congiuntamente.
          Qualora  alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
          esercitata  congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
          o  coloni  purche'  la  superficie  del fondo non ecceda il
          triplo  della  complessiva  capacita' lavorativa delle loro
          famiglie.  Si  considera  rinunciatario l'avente titolo che
          entro  quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
          comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
          intenzione di avvalersi della prelazione.
              Se  il  componente  di  famiglia coltivatrice, il quale
          abbia  cessato  di  far  parte della conduzione colonica in
          comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
          cinque  anni  dal  giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
          altri  componenti  hanno  diritto  a riscattare la predetta
          quota   al   prezzo   ritenuto   congruo   dall'Ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
          dalla  presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
          scopo   di   assicurare   il   consolidamento   di  impresa
          coltivatrice   familiare   di   dimensioni   economicamente
          efficienti.  Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
          proprietario   della   quota  non  consente  alla  vendita,
          mediante  la  procedura  giudiziaria prevista dalle vigenti
          leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
              L'accertamento  delle  condizioni  o requisiti indicati
          dal  precedente  comma e' demandato all'Ispettorato agrario
          provinciale competente per territorio.
              Ai  soggetti  di  cui al primo comma sono preferiti, se
          coltivatori diretti, i coeredi del venditore.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
          1971, n. 817:
              "Art.  7.  -  Il  termine  di quattro anni previsto dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
          per  l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
          anni.
              Detto  diritto di prelazione, con le modifiche previste
          nella presente legge, spetta anche:
                1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
          stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
          1964, n. 756;
                2)  al  coltivatore  diretto  proprietario di terreni
          confinanti  con  fondi  offerti  in  vendita, purche' sugli
          stessi  non  siano  insediati mezzadri, coloni, affittuari,
          compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
              Nel  caso  di  vendita  di piu' fondi ogni affittuario,
          mezzadro   o   colono   puo'   esercitare  singolarmente  o
          congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
          fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2188 del codice civile:
              "Art.  2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
          registro  delle  imprese  per  le iscrizioni previste dalla
          legge
              Il  registro  e' tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese  sotto  la  vigilanza  di  un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale.
              Il registro e' pubblico.".