Art. 3. Imprenditoria agricola giovanile 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: "4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni.". 2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro". 3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e' attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.". 5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.". - Si riporta il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. "2. L'aiuto al primo insediamento puo' comprendere: a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato; b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere superiore al valore del premio unico. Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attivita' puo' essere accordato per un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non superiore a 30.000 EUR.". - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". - Si riporta il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 96 (Interessi passivi). - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare; e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito; f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita; g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: "Art. 5 (Monitoraggio dei crediti di imposta). - 1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilita' dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. 3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.". - Si riporta il testo, dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 15 (Accordi in materia di contratti agrari). - 1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. 2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.