Art. 3.
                  Imprenditoria agricola giovanile
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
  "4-bis   (Imprenditoria   agricola   giovanile).   -   1.  Ai  fini
dell'applicazione  della  normativa  statale,  e' considerato giovane
imprenditore  agricolo  l'imprenditore  agricolo  avente una eta' non
superiore a 40 anni.".
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n.  185,  le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del subentro".
  3.  Ai  giovani  imprenditori  agricoli, anche organizzati in forma
societaria,  che  accedono  al  premio  di  primo insediamento di cui
all'articolo  8,  paragrafo  2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio,  del  17  maggio  1999,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno  degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma
di  credito  d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni.
Il  credito  d'imposta  non concorre alla formazione del valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono determinate le modalita' di applicazione del
presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5
del   decreto-legge   8   luglio   2002,   n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
  "1.   Allo   scopo  di  favorire  il  conseguimento  di  efficienti
dimensioni  delle  aziende  agricole,  anche  attraverso  il  ricorso
all'affitto,   i   contratti   di   affitto  in  favore  dei  giovani
imprenditori  agricoli  che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
sono  soggetti  a  registrazione solo in caso d'uso e per la quale e'
previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
  5.  All'applicazione  del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
          legislativo  21 aprile  2000,  n.  185, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 devono risultare
          residenti,  alla  data  del subentro, nei comuni ricadenti,
          anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8, paragrafo 2, del
          regolamento  (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
          1999.
              "2. L'aiuto al primo insediamento puo' comprendere:
                a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile
          figura nell'allegato;
                b) un  abbuono d'interessi per i prestiti contratti a
          copertura  delle  spese  derivanti  dal primo insediamento;
          l'importo  equivalente  al  valore  capitalizzato  di  tale
          abbuono  non  puo'  essere  superiore  al valore del premio
          unico.
              Ai  giovani  agricoltori  che  si  stiano  avvalendo di
          servizi   di   consulenza   agricola   correlati  al  primo
          insediamento della loro attivita' puo' essere accordato per
          un  periodo  di tre anni dal primo insediamento un sostegno
          maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non
          superiore a 30.000 EUR.".
              -  Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre  1997,  n.  298,  reca: "Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali.".
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174,
          reca:  "Norme  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 96 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.   96  (Interessi  passivi).  -  1.  La  quota  di
          interessi  passivi  che  residua  dopo l'applicazione delle
          disposizioni  di  cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi  e  degli altri proventi che concorrono a formare il
          reddito  e  l'ammontare  complessivo  di  tutti  i ricavi e
          proventi.
              2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                a) non  si  tiene  conto  delle sopravvenienze attive
          accantonate  a  norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva  e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
          disposizione  di legge speciale non concorrono a formare il
          reddito;
                b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
                d) le  plusvalenze  di  cui all'art. 87, si computano
          per il loro intero ammontare;
                e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
          si  computano  per l'intero ammontare indipendentemente dal
          loro concorso alla formazione del reddito;
                f)  i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art. 90 si
          computano nella misura ivi stabilita;
                g) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli 92  e 93 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio.
              3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178:
              "Art.  5  (Monitoraggio dei crediti di imposta). - 1. I
          crediti  di imposta  previsti dalle vigenti disposizioni di
          legge  sono  integralmente  confermati  e,  fermo  restando
          quanto  stabilita'  dagli  articoli 10 e 11, possono essere
          fruiti  entro  i  limiti degli oneri finanziari previsti in
          relazione    alle   disposizioni   medesime.   I   soggetti
          interessati  hanno  diritto  al  credito  di  imposta  fino
          all'esaurimento delle risorse finanziarie.
              2.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di natura non regolamentare sono stabilite,
          per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
          disposizione  di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
          controllo     dei     relativi    flussi.    Con    decreto
          interdirigenziale  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          e'   comunicato   l'avvenuto   esaurimento   delle  risorse
          disponibili.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del
          decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
          non  possono  piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
          presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Non si applicano
          interessi  e  sanzioni  nei  confronti dell'interessato che
          utilizzi  un  credito  di imposta dopo la pubblicazione del
          decreto   interdirigenziale  di  cui  al  secondo  periodo,
          purche'  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
          la   spontanea  restituzione  degli  importi  indebitamente
          utilizzati.
              3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria
          sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.".
              -  Si  riporta  il  testo,  dell'art.  15  della  legge
          15 dicembre  1998,  n.  441,  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              "Art. 15 (Accordi in materia di contratti agrari). - 1.
          Allo  scopo  di  favorire  il  conseguimento  di efficienti
          dimensioni  delle  aziende  agricole,  anche  attraverso il
          ricorso  all'affitto,  i contratti di affitto in favore dei
          giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto
          i  quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso
          d'uso  e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa
          di 51,65 euro.
              2.  I  benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora
          sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione
          dei  terreni  affittati  all'attivita'  agricola  da  parte
          dell'interessato all'agevolazione.