Art. 4.
              Norme sulla vendita di prodotti agricoli
  1.  La  disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n. 228, si applica anche agli enti ed
alle   associazioni   che  intendano  vendere  direttamente  prodotti
agricoli.
  2.  All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  esercizi  di
somministrazione  e  di  ristorazione  sono  considerati  consumatori
finali".
 
          Note all'art. 4:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori  agricoli,  singoli  o associati, iscritti nel
          registro  delle  imprese  di  cui all'art. 8 della legge 29
          dicembre  1993,  n.  580,  possono  vendere direttamente al
          dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica, i
          prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive
          aziende,  osservate  le  disposizioni vigenti in materia di
          igiene e sanita'.
              2.  La  vendita  diretta dei prodotti agricoli in forma
          itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
          luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
          effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
          comunicazione.
              3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2, oltre alle
          indicazioni     delle    generalita'    del    richiedente,
          dell'iscrizione  nel registro delle imprese e degli estremi
          di    ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere   le
          specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la
          vendita  e  delle modalita' con cui si intende effettuarla,
          ivi compreso il commercio eletronico.
              4.   Qualora   si  intenda  esercitare  la  vendita  al
          dettaglio  non  in  forma itinerante su aree pubbliche o in
          locali  aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
          al  sindaco  del  comune  in  cui  si intende esercitare la
          vendita.  Per  la  vendita  al  dettaglio su aree pubbliche
          mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve
          contenere   la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio
          medesimo,  ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 114.
              5.  La presente disciplina si applica anche nel caso di
          vendita   di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
          attivita'  di  manipolazione  o trasformazione dei prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa.
              6.   Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'   di   persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui
          amministratori  abbiano  riportato, nell'espletamento delle
          funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta nella societa',
          condanne  con sentenza passata in giudicato, per delitti in
          materia  di  igiene e sanita' o di frode nella preparazione
          degli   alimenti   nel  quinquennio  precedente  all'inizio
          dell'esercizio  dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
          un  periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
          sentenza di condanna.
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto   legislativo   continuano   a  non  applicarsi  le
          disposizionid  i  cui al decreto legisaltivo 31 marzo 1998,
          n.  114,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 4,
          comma  2,  lettera  d), del medesimo decreto legislativo n.
          114 del 1998.
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
          milioni  per  gli  imprenditori individuali ovvero a lire 2
          miliardi  per le societa', si applicano le disposizioni del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10, comma 8, della
          legge 21 dicembre 1999, n. 526, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «8.  Non  costituisce commercializzazione, ai sensi del
          divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via
          telematica  dal  produttore  e  da consorzio fra produttori
          ovvero  da  organismi  e  associazioni  di promozione degli
          alimenti  tipici  al  consumatore finale, nell'ambito della
          provincia  della zona tipica di produzione. Gli esercizi di
          somministrazione   e   di   ristorazione  sono  considerati
          consumatori finali.».