Art. 5.
                       Attivita' agromeccanica
  1.  E'  definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di
terzi  con  mezzi  meccanici  per  effettuare le operazioni colturali
dirette  alla  cura  ed  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase  necessaria  del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione
dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le
operazioni  successive  alla  raccolta dei prodotti per garantirne la
messa   in   sicurezza.   Sono   altresi'  ricomprese  nell'attivita'
agromeccanica  le  operazioni  relative  al conferimento dei prodotti
agricoli  ai  centri  di stoccaggio e all'industria di trasformazione
quando  eseguite  dallo  stesso  soggetto  che  ne  ha  effettuato la
raccolta.