Art. 6.
                    Organizzazioni di produttori
  1.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b)  concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli
associati.  Sino  all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la
concentrazione  dell'offerta  e  la  commercializzazione dei prodotti
sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;".
  2.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
  "d-bis)  assicurare  la  trasparenza  e la regolarita' dei rapporti
economici  con  gli  associati  nella  determinazione  dei  prezzi di
vendita dei prodotti;
  d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita',
anche  ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002.".
  3.  All'articolo  26,  comma  3, lettera a), numero 3), del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n. 228, dopo le parole: "direttamente
dall'organizzazione",  sono  aggiunte  le  seguenti: "con facolta' di
commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per
cento del prodotto".
  4.  All'articolo  26,  comma  3, alinea, del decreto legislativo 18
maggio  2001, n. 228, dopo le parole: "ai fini del presente decreto",
sono  inserite  le  seguenti:  "e ove non diversamente disposto dalla
normativa comunitaria".
  5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le  regioni  comunicano il riconoscimento delle organizzazioni
dei   produttori   all'Albo   nazionale   delle   organizzazioni  dei
produttori,  istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono  definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni  dei  produttori, al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento.".
  6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "7-bis.  In  caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni
di  produttori  agricoli  possono  realizzare  accordi con imprese di
approvvigionamento  o  di trasformazione, destinati a riassorbire una
temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato.  Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali.  Alle organizzazioni di produttori
agricoli  si  estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo  12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
  7-ter.   Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di
produttori  possono  richiedere ai produttori un contributo destinato
al  fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita'
finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.".
  7.  Le  organizzazioni  di  produttori riconosciute hanno priorita'
nell'attribuzione  degli  aiuti  di  Stato,  in  conformita'  con  la
regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e
del mercato.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7 si applicano anche alle
organizzazioni   dei   produttori   riconosciute   nei  Paesi  membri
dell'Unione  europea,  che  presentano  caratteristiche comparabili e
iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
  9.  All'articolo  26,  comma  7,  del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n.  228,  le  parole: "Entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2004".
  10.  Le  Regioni  hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto
dall'articolo  26,  comma  3,  lettera  a),  numero  3),  del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
  11.  All'articolo  27,  comma  1, del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis per
particolari  situazioni della realta' produttiva, economica e sociale
della regione".
  12.  All'allegato  1  di  cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  il numero dei produttori e'
ridotto del cinquanta per cento.
  13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.   Le   organizzazioni   di   produttori  devono,  ai  fini  del
riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti
come   determinati   in   relazione   a  ciascun  settore  produttivo
nell'allegato  1  ed  un  volume  minimo di produzione effettivamente
commercializzata   determinato  nel  tre  per  cento  del  volume  di
produzione   della  regione  di  riferimento.  Il  numero  minimo  di
produttori  aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore
o  prodotto,  in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui
all'articolo  26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre
nella  misura  massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei
seguenti casi:
    a)   qualora   le  regioni  procedenti  al  riconoscimento  siano
individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
    b)   qualora   l'organizzazione   di  produttori  richiedente  il
riconoscimento  abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone
definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
    c)  qualora la quota prevalente della produzione commercializzata
dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi
della vigente normativa.".
 
          Note all'art. 6:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  228, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.   26   (Organizzazioni  di  produttori).  -1.  Le
          organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
          hanno lo scopo di:
                a) assicurare  la  programmazione  della produzione e
          l'adeguamento  della  stessa alla domanda, sia dal punto di
          vista quantitativo che qualitativo;
                b) concentrare   l'offerta   e   commercializzare  la
          produzione   degli  associati.  Sino  all'emanazione  delle
          delibere  di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta
          e  la  commercializzazione  dei prodotti sono possibili sia
          direttamente che in nome e per conto dei soci;
                c)  ridurre  i  costi  di produzione e stabilizzare i
          prezzi alla produzione;
                d) promuovere   pratiche   colturali  e  tecniche  di
          produzione  rispettose  dell'ambiente e del benessere degli
          animali,   allo  scopo  di  migliorare  la  qualita'  delle
          produzioni  e  l'igiene  degli  alimenti,  di  tutelare  la
          qualita'  delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
          la biodiversita';
                d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei
          rapporti  economici  con gli associati nella determinazione
          dei prezzi di vendita dei prodotti;
                d-ter)  adottare,  per  conto  dei  soci, processi di
          rintracciabilita',  anche  ai  fini dell'assolvimento degli
          obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
              2.  Ai  fini  del  riconoscimento, le organizzazioni di
          produttori  e  le  loro forme associate devono assumere una
          delle seguenti forme giuridiche societarie:
                a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
          commercializzazione  dei prodotti agricoli, il cui capitale
          sociale  sia  sottoscritto  da  imprenditori  agricoli o da
          societa'  costituite  dai  medesimi  soggetti o da societa'
          cooperative agricole e loro consorzi;
                b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
                c) consorzi  con  attivita'  esterne  di cui all'art.
          2612  e seguenti dei codice civile o societa' consortili di
          cui  all'art.  2615-ter  del  codice  civile, costituiti da
          imprenditori agricoli o loro forme societarie.
              3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto
          e   ove   non   diversamente   disposto   dalla   normativa
          comunitaria, le organizzazioni di prouttori che ne facciano
          richiesta a condizione che gli statuti:
                a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
                  1)    applicare    in    materia   di   produzione,
          commercializzazione,  tutela  ambientale  le regole dettate
          dall'organizzazione;
                  2)  aderire,  per  quanto  riguarda  la  produzione
          oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di
          esse;
                  3)   far   vendere  almeno  il  75%  della  propria
          produzione direttamente dall'organizzazione con facolta' di
          commercializzare  in  nome  e  per  conto  dei soci fino al
          venticinque per cento del prodotto;
                     4)   versare   contributi   finanziari   per  la
          realizzazione delle finalita' istituzionali;
                  5)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un
          triennio  e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di
          almeno dodici mesi;
                b) contengano disposizioni concernenti:
                  1)  regole  atte  a  garantire ai soci il controllo
          democratico  dell'organizzazione  e  l'assunzione  autonoma
          delle decisioni da essa adottate;
                  2)  le  sanzioni  in  caso  di  inosservanza  degli
          obblighi  statutari e, in particolare, di mancato pagamento
          dei  contributi  finanziari  o  delle  regole fissate dalle
          organizzazioni;
                  3) le regole contabili e di bilancio necessarie per
          il funzionamento dell'organizzazione.
              4.  Le  organizzazioni  di  produttori  e le loro forme
          associate  devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
          dal  presente  decreto legislativo ed a tal fine comprovare
          di  rappresentare  un  numero  minimo  di  produttori ed un
          volume  minimo  di  produzione  commercializzabile  per  il
          settore   o   il   prodotto  per  il  quale  si  chiede  il
          riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
          devono  dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
          dei  soci  i  mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
          confezionamento,  la  preparazione,  la commercializzazione
          del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
          contabile   e   di   bilancio   adeguata   alle   finalita'
          istituzionali.
              5.   Le  regioni  comunicano  il  riconoscimento  delle
          organizzazioni  dei  produttori  all'Albo  nazionale  delle
          organizzazioni   dei   produttori,   istituito   presso  il
          Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto
          del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          sono  definite  le  modalita'  per  il  controllo  e per la
          vigilanza  delle  organizzazioni dei produttori, al fine di
          accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.
              6.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
          e  sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
          produttori  agricoli,  ai  sensi dell'art. 33, comma 3, del
          decreto 30 luglio 1999, n. 300.
              7.   Entro  il  31 dicembre  2004  le  associazioni  di
          produttori  riconosciute  ai  sensi  della legge 20 ottobre
          1978,  n.  674,  adottano delibere di trasformazione in una
          delle  forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli
          aiuti  di  avviamento  previsti  dalla legislazione vigente
          sono   concessi   in   proporzione   alle  spese  reali  di
          costituzione  e  di  funzionamento  aggiuntive. Nel caso le
          associazioni  non  adottino le predette delibere le regioni
          dispongono  la  revoca  del  riconoscimento.  Gli atti e le
          formalita'  posti  in  essere  ai fini della trasformazione
          sono   assoggettati,   in   luogo   dei  relativi  tributi,
          all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un
          milione
              7-bis.  In  caso  di  grave  squilibrio  del mercato le
          organizzazioni  di  produttori  agricoli possono realizzare
          accordi    con   imprese   di   approvvigionamento   o   di
          trasformazione,  destinati  a  riassorbire  uno  temporanea
          sovracapacita'  produttiva per ristabilire l'equilibrio del
          mercato.  Gli  accordi  sono  autorizzati  con  decreto del
          Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali.  Alle
          organizzazioni  di  produttori  agricoli  si  estendono  in
          quanto  applicabili,  le  disposizioni  di cui all'art. 12,
          comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
              7-ter.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le
          modalita'  con  le  quali  le  organizzazioni di produttori
          possono richiedere ai produttori un contributo destinato al
          fondo  di  esercizio  per  la realizzazione di programmi di
          attivita'  finalizzati  al perseguimento degli scopi di cui
          al comma 1.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27,  comma 1, del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.    27    (Requisiti   delle   organizzazioni   di
          produttori).  -  1. Le organizzazioni di produttori devono,
          ai  fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo
          di  produttori  aderenti  come  determinati  in relazione a
          ciascun  settore  produttivo  nell'allegato  1 ed un volume
          minimo   di   produzione   effettivamente  commercializzata
          determinato  nel  tre  per  cento  del volume di produzione
          della   regione   di   riferimento.  Il  numero  minimo  di
          produttori   aderenti,  il  volume  minimo,  espresso,  per
          ciascun  settore  o  prodotto,  in  quantita'  o in valore,
          nonche' la percentuale di cui all'art. 26, comma 3, lettera
          a),  numero  3,  sono  modificati  con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le regioni
          possono  ridurre  nella  misura  massima  del cinquanta per
          cento detta percentuale, nei seguenti casi:
                a) qualora  le  regioni  procedenti al riconoscimento
          siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa
          comunitaria;
                b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente
          il  riconoscimento  abbia  almeno  il 50 per cento dei soci
          ubicati  in  zone  definite  svantaggiate  ai  sensi  della
          normativa comunitaria;
                c) qualora   la  quota  prevalente  della  produzione
          commercializzata  dalla  organizzazione  di  produttori sia
          certificata biologica ai sensi della vigente normativa;
                c-bis)   per  particolari  situazioni  della  realta'
          produttiva, economica e sociale della regione.».