Art. 6. Organizzazioni di produttori 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;". 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.". 3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "direttamente dall'organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto". 4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "ai fini del presente decreto", sono inserite le seguenti: "e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria". 5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.". 6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.". 7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorita' nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformita' con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5. 9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: "Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2004". 10. Le Regioni hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione". 12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e' ridotto del cinquanta per cento. 13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria; b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 26 (Organizzazioni di produttori). -1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'; d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con attivita' esterne di cui all'art. 2612 e seguenti dei codice civile o societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di prouttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto; 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali; 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali. 5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. 6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300. 7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione 7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire uno temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), numero 3, sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria; b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa; c-bis) per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione.».