Art. 2. 
Direzione generale con compiti di  direzione  e  coordinamento  delle
                         attivita' ispettive 
 
  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituita, senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  una
direzione generale con compiti di  direzione  e  coordinamento  delle
attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano  vigilanza  in
materia  di  rapporti  di  lavoro,  di   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale,
compresi gli enti previdenziali, di  seguito  denominata:  «Direzione
generale». 
  2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive  emanate
dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   direttive
operative e svolge l'attivita' di coordinamento  della  vigilanza  in
materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
in materia di  lavoro,  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale, al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario
della attivita' ispettiva di competenza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  degli   enti   previdenziali,   nonche'
l'uniformita' di comportamento degli  organi  di  vigilanza  nei  cui
confronti la  citata  direzione  esercita,  al  sensi  del  comma  1,
un'attivita' di direzione e coordinamento. 
  3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno,  i
presidenti  delle  Commissioni  regionali  di   coordinamento   della
attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire  al
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ogni  elemento  di
conoscenza utile  all'elaborazione  delle  direttive  in  materia  di
attivita' di vigilanza. 
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».