Art. 4.
         Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza

  1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali
dell'INPS  e  dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano
l'attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro e di legislazione
sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive
della  direzione  generale.  A  tale fine, le direzioni regionali del
lavoro  consultano,  almeno  ogni  tre  mesi,  i  direttori regionali
dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
  2.  Qualora  si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli
organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i
profili  diversi  da  quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al
secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla
direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro
convoca  la  commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza.
  3.  La  Commissione  di  cui  al  comma 2, nominata con decreto del
Direttore  della  direzione  regionale  del  lavoro  e'  composta dal
Direttore  della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal
Direttore  regionale  dell'INPS;  dal Direttore regionale dell'INAIL;
dal  comandante  regionale  della  Guardia  di finanza; dal Direttore
regionale  dell'Agenzia  delle  entrate;  dal  Coordinatore regionale
delle  aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori
di  lavoro  e  quattro  rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello  nazionale.  I  componenti  della  Commissione  possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
  4.  Alle  sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere
invitati  a  partecipare  i  Direttori  regionali  degli  altri  enti
previdenziali   e   i   componenti  istituzionali  delle  Commissioni
regionali  per  l'emersione  del  lavoro  non  regolare  di  cui agli
articoli  78  e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.  Alle  sedute  della  Commissione  di  cui  al comma 2
possono,   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu'
dirigenti  della  Polizia  di  Stato designati dal Dipartimento della
pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  ed  il  comandante
regionale dell'Arma del carabinieri.
  5.  La  Commissione  regionale  di  coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  convoca,  almeno  sei  volte  all'anno,  i  presidenti dei
comitati  per  il  lavoro  e  l'emersione  del  sommerso,  di seguito
denominati "CLES", di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
al   fine  di  fornire  alla  direzione  generale  ogni  elemento  di
conoscenza  utile  all'elaborazione  delle  direttive  in  materia di
attivita'  di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3
ed  ai  soggetti  eventualmente  invitati  a partecipare ai sensi del
comma  4  o  convocati  ai sensi del presente comma, non spetta alcun
compenso,  rimborso  spese o indennita' di missione. Al funzionamento
della  Commissione  si  provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo dell'art. 78 della citata legge n. 448 del
          1998, e' il seguente:
              "Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
          emersione). - 1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  un  Comitato  per l'emersione del
          lavoro   non   regolare   con  funzioni  di  analisi  e  di
          coordinamento  delle  iniziative.  A tale fine il Comitato,
          che  riceve  direttive  dal  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri cui risponde e riferisce:
                a) attua   tutte   le  iniziative  ritenute  utili  a
          conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
          anche   attraverso   campagne  di  sensibilizzazione  e  di
          informazione  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e nelle
          scuole;
                b) valuta  periodicamente i risultati delle attivita'
          degli organismi locali di cui al comma 4;
                c) esamina  le  proposte  contrattuali  di  emersione
          istruite   dalle   commissioni  locali  per  la  successiva
          trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
              2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
          statistico  nazionale  (SISTAN),  ivi comprese le camere di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  sono
          tenute  a  fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
          di  riservatezza,  le informazioni statistiche richieste in
          loro possesso.
              3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
          decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
          designati,  rispettivamente,  dal  Presidente del Consiglio
          dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  due  dal  Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, dal Ministro delle finanze, dal
          Ministro   per   le   politiche  agricole,  dal  presidente
          dell'INPS,   dal  presidente  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          dal   presidente   dell'Unione  italiana  delle  camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          (Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281. Il
          componente  designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
          il  funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
          o  distaccato,  nel  numero massimo di 20 unita', personale
          tecnico  ed amministrativo della pubblica amministrazione e
          degli  enti  pubblici  economici.  Il  personale  di cui al
          presente    comma   mantiene   il   trattamento   economico
          fondamentale  e accessorio delle amministrazioni ed enti di
          appartenenza.   Per   il   funzionamento  del  Comitato  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  1000  milioni a decorrere
          dall'anno 2001.
              4.  A  livello  regionale e provinciale sono istituite,
          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro
          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di
          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle
          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito
          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di
          aree  attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito
          tutore.   A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di  idonea professionalita' previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi', a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
          quindici  membri:  sette,  dei  quali  uno  con funzioni di
          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche
          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera
          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
          22  luglio  1961,  n.  628, e dell'art. 3 del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge non
          siano  state istituite le predette commissioni, provvede il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ove i
          competenti  organi  regionali  non abbiano provveduto entro
          trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
              5.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  mettono  a  disposizione  una  sede in modo da
          consentire  alla  commissione di espletare le sue funzioni.
          Presso  la  commissione,  per assicurarne il funzionamento,
          puo'    essere    comandato    personale   della   pubblica
          amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,
          restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
          provenienza.
              5-bis.  All'onere  per il funzionamento del Comitato di
          cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
          di   cui   al   comma  4  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della  legge  17 maggio  1999,  n. 144. Le somme occorrenti
          sono  attribuite  in  conformita'  agli indirizzi e criteri
          determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.".
              -  Il  testo dell'art. 79 della citata legge n. 448 del
          1998, e' il seguente:
              "Art.  79 (Misure organizzative intese alla repressione
          del  lavoro  non  regolare  e  sommerso). - 1.  Al  fine di
          intensificare  l'azione di controllo contro il fenomeno del
          lavoro  non  regolare,  il  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale,  il  Ministero  delle finanze, l'INPS,
          l'INAIL  e le aziende unita' sanitarie locali coordinano le
          loro  attivita'  in  materia ispettiva e di controllo degli
          adempimenti  fiscali  e  contributivi,  anche attraverso la
          predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche
          iniziative   formative  comuni  del  personale  addetto  ai
          predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative
          integrate.   Tali  attivita',  assunte  su  iniziative  del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale in sede
          nazionale  e  dalla  regione,  in raccordo con le direzioni
          regionali  e  provinciali  del  medesimo Ministero, in sede
          locale,   si   espletano,   in   particolare,   nelle  aree
          territoriali  ovvero  nei  settori  di  attivita' in cui il
          fenomeno  risulta  maggiormente  diffuso,  anche sulla base
          delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal
          Comitato  di  cui  all'art.  78,  comma  1,  nonche'  delle
          attivita'   espletate   dalle   commissioni   regionali   e
          provinciali  di  cui  al  comma 4 del medesimo articolo. Le
          attivita' predette si raccordano, ai fini della sicurezza e
          dell'igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  con  i  comitati  di
          coordinamento  istituiti dalle regioni ai sensi del decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
          1998.
              2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
          10  per  cento  dell'importo  proveniente dalla riscossione
          delle  sanzioni  penali  e  amministrative  comminate dalle
          Direzioni  provinciali  del lavoro - servizio ispezione del
          lavoro   per  le  violazioni  delle  leggi  sul  lavoro  e'
          destinata  per  il  50 per cento a corsi di formazione e di
          aggiornamento   del  personale  da  assegnare  al  predetto
          servizio  e  per  l'acquisto  dei dispositivi di protezione
          individuale,  delle  attrezzature,  degli strumenti e degli
          apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'
          ispettiva  e  delle relative procedure ad essa connesse. Il
          restante  50  per  cento  della quota predetta e' destinato
          all'incremento  del  Fondo unico di amministrazione, di cui
          al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al
          personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale,  per  l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
          controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.".
              -  Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di emersione del lavoro
          sommerso  e  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002,  n.  266,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 2002, n. 225.