Art. 5.
        Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza

  1.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti  i  Direttori
provinciali   dell'INPS  e  dell'INAIL,  coordina  l'esercizio  delle
funzioni  ispettive  e  fornisce  le direttive volte a razionalizzare
l'attivita'   di  vigilanza,  al  fine  di  evitare  duplicazione  di
interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le
direzioni  provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i
direttori  provinciali  dell'INPS,  dell'INAIL  e  degli  altri  enti
previdenziali.
  2.  Qualora  si  renda opportuno coordinare, a livello provinciale,
l'attivita'  di  tutti  gli organi impegnati nell'azione di contrasto
del   lavoro  irregolare,  i  CLES,  cui  partecipano  il  Comandante
provinciale  della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici
locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale
ed  il  presidente della Commissione provinciale per la emersione del
lavoro  non  regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, forniscono, in conformita' con gli indirizzi
espressi   dalla   Commissione   centrale   di  cui  all'articolo  3,
indicazioni   utili   ai  fini  dell'orientamento  dell'attivita'  di
vigilanza.  Alle  sedute  del CLES possono, su questioni di carattere
generale  attinenti  alla  problematica  del  lavoro illegale, essere
altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri
ed il Questore.
  3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo
stato  del  mercato  del  lavoro  e  sui  risultati  della  attivita'
ispettiva  nella  provincia  di  competenza,  anche avvalendosi degli
esiti  delle  attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni
provinciali  per  l'emersione  del lavoro. Al termine di ogni anno il
CLES redige una relazione annuale di sintesi.
  4.  Ai  componenti  dei  CLES,  ed ai soggetti che eventualmente li
integrano  ai  sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede
con  le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli
di bilancio.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  78, comma 4, della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nota all'art. 4.