Art. 6.
                         Personale ispettivo

  1.  Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale  sono  svolte  dal  personale  ispettivo  in  forza presso le
direzioni regionali e provinciali del lavoro.
  2.  Il  personale  ispettivo  di  cui  al  comma  1, nei limiti del
servizio  cui  e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla
normativa  vigente,  opera  anche in qualita' di ufficiale di Polizia
giudiziaria.
  3.  Le  funzioni  ispettive  in materia di previdenza ed assistenza
sociale  sono  svolte  anche  dal  personale  di vigilanza dell'INPS,
dell'INAIL,  dell'ENPALS  e  degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione  obbligatoria,  nell'ambito  dell'attivita' di verifica
del  rispetto  degli  obblighi  previdenziali  e contributivi. A tale
personale,  nell'esercizio  delle  funzioni di cui al presente comma,
non  compete  la  qualifica  di  ufficiale  o  di  agente  di Polizia
giudiziaria.