Art. 2. 
  1. I materiali  e  gli  oggetti  considerati  nell'articolo  1  del
presente regolamento, cosi' come  i  loro  prodotti  di  assemblaggio
(gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere
compatibili con le caratteristiche delle acque destinate  al  consumo
umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo  n.  31
del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o
prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con  essi
posta a contatto: 
    a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute; 
    b)   sia   modificandone   sfavorevolmente   le   caratteristiche
organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. 
  2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo,  modificare  le
caratteristiche delle acque poste con essi in  contatto,  in  maniera
tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 
  3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire  a  contatto
con acque destinate al consumo umano, sono tenute  a  controllare  la
rispondenza alle norme ad essi applicabili e  a  dimostrare  di  aver
adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti  necessari.
Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le
informazioni  che  permettano  di  verificare   il   rispetto   delle
condizioni fissate dal  presente  regolamento.  Ogni  fornitura  deve
essere  corredata  da  opportuna  etichettatura  o  stampigliatura  o
marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono  conformi
alle norme del presente regolamento  e,  laddove  non  possibile,  da
idonea dichiarazione. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
          2001,  n.  31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del
          citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro.».