Art. 2.
1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del
presente regolamento, cosi' come i loro prodotti di assemblaggio
(gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere
compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo
umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31
del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o
prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi
posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche
organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le
caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera
tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto
con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la
rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver
adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari.
Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le
informazioni che permettano di verificare il rispetto delle
condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve
essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o
marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi
alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da
idonea dichiarazione.
Nota all'art. 2:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del
citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro.».