Art. 3. 
  1. Tutti i responsabili degli  interventi  di  realizzazione  o  di
ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di  trattamento,
di adduzione e di distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo
umano  devono  essere  forniti,  per  i  materiali  impiegati,  delle
indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.