Art. 4. 
  1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e  degli  oggetti
di  cui  all'articolo  1  del  presente  regolamento,  devono  essere
adottate misure idonee a prevenire  fenomeni  di  contaminazione  dei
materiali e degli oggetti stessi,  al  fine  di  non  deteriorare  la
qualita' dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.