Art. 3.

                         Compiti e funzioni

  1.  L'Agenzia,  nell'attuare  i  compiti  e  le  funzioni  previsti
dall'articolo  48,  commi 3 e 5, della legge di riferimento opera per
la  tutela  del diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della
Costituzione,   per   l'unitarieta'  del  sistema  farmaceutico,  per
l'accesso  ai  farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare,
per   l'impiego   sicuro  ed  appropriato  dei  medicinali,  per  gli
investimenti  in  ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il
rafforzamento dei rapporti nazionali con le Agenzie degli altri Paesi
e con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  32  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana».