Art. 2. Esercizio della professione 1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e' necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. 2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo puo' esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica. 3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.