Art. 2.
                     Esercizio della professione

   1.  Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1
e'   necessario   che   il   dottore  commercialista,  il  ragioniere
commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.
   2.  Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel
capo IV. L'iscritto nell'Albo puo' esercitare la professione in tutto
il territorio della Repubblica.
   3.  L'alta  vigilanza  sull'esercizio  della professione spetta al
Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il
tramite dei presidenti di corte di appello.