Art. 5.
                  Obbligo del segreto professionale

      1.   Gli   iscritti   nell'Albo  hanno  l'obbligo  del  segreto
professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200
del  codice  di  procedura  penale  e  l'articolo  249  del codice di
procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione
e  certificazione obbligatorie di contabilita' e di' bilanci, nonche'
quelle  relative  alle  funzioni di sindaco o revisore di societa' od
enti.