Art. 2 
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e  di  libere
                             professioni 
 
  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di  seguito  denominato:
"regio  decreto  n.  267  del  1942",  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: "67. Atti  a  titolo
oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra  parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
      1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore  alla
dichiarazione di fallimento, in cui  le  prestazioni  eseguite  o  le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un  quarto  cio'
che a lui e' stato dato o promesso; 
      2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed  esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,  se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 
      3) i pegni, le anticresi e le  ipoteche  volontarie  costituiti
nell'anno anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento  per  debiti
preesistenti non scaduti; 
      4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o  volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di  fallimento
per debiti scaduti. 
  Sono altresi' revocati, se il  curatore  prova  che  l'altra  parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi
di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro  sei  mesi  anteriori  alla
dichiarazione di fallimento. 
  Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
    a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
    b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario,  purche'
non abbiano ridotto in maniera consistente e  durevole  l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca; 
    c) le vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad  uso  abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente  o  di
suoi parenti e affini entro il terzo grado; 
    d) gli atti, i pagamenti e  le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria  e  la  cui  ragionevolezza  sia   attestata   ai   sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; 
    e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in
esecuzione   del    concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato  ai  sensi  dell'articolo
182-bis; 
    f) i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di  lavoro
effettuate  da  dipendenti  ed   altri   collaboratori,   anche   non
subordinati, del fallito; 
    g) i pagamenti di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  alla
scadenza  per  ottenere  la  prestazione   di   servizi   strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione,  alle  operazioni  di  credito  su  pegno  e  di   credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."; 
    b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente: "70. Effetti  della  revocazione.  La  revocatoria  dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,  procedure  di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce  effetti
nei confronti del destinatario della prestazione. 
  Colui che, per effetto della  revoca  prevista  dalle  disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito. 
  Qualora la revoca abbia  ad  oggetto  atti  estintivi  di  rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve  restituire  una  somma  pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue  pretese,
nel periodo per  il  quale  e'  provata  la  conoscenza  dello  stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e'  aperto  il  concorso.  Resta  salvo  il  diritto  del   convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto
restituito."; 
    c) nella rubrica del Titolo III, del regio  decreto  n.  267  del
1942  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "e  degli  accordi  di
ristrutturazione"; 
    d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:  "160.  Condizioni  per  l'ammissione  alla  procedura.
L'imprenditore che si trova  in  stato  di  crisi  puo'  proporre  ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un  piano  che  puo'
prevedere: 
    a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti
attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione  dei   beni,
accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,    ivi    compresa
l'attribuzione  ai  creditori,   nonche'   a   societa'   da   questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di
debito; 
    b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad  un  assuntore;  possono  costituirsi  come
assuntori anche i creditori o societa' da  questi  partecipate  o  da
costituire nel corso della procedura, le  azioni  delle  quali  siano
destinate  ad  essere  attribuite  ai  creditori  per   effetto   del
concordato; 
    c) la suddivisione dei  creditori  in  classi  secondo  posizione
giuridica e interessi economici omogenei; 
    d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a  classi
diverse."; 
    e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal  seguente:  "161.  Domanda  di   concordato.   La   domanda   per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta  con
ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale  del  luogo  in  cui
l'impresa ha la  propria  sede  principale;  il  trasferimento  della
stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso  non
rileva ai fini della individuazione della competenza. 
  Il debitore deve presentare con il ricorso: 
    a)  una  aggiornata  relazione  sulla  situazione   patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa; 
    b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'  e  l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti  e
delle cause di prelazione; 
    c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore; 
    d) il valore dei beni e i creditori particolari  degli  eventuali
soci illimitatamente responsabili. 
  Il piano e la documentazione di  cui  ai  commi  precedenti  devono
essere accompagnati dalla  relazione  di  un  professionista  di  cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati  aziendali  e  la
fattibilita' del piano medesimo. 
  Per la societa' la domanda deve essere approvata e  sottoscritta  a
norma dell'articolo 152."; 
    f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal  seguente:  "163.  Ammissione  alla  procedura.   Il   tribunale,
verificata la completezza e la regolarita' della documentazione,  con
decreto non soggetto a  reclamo,  dichiara  aperta  la  procedura  di
concordato  preventivo;  ove  siano  previste   diverse   classi   di
creditori, il  tribunale  provvede  analogamente  previa  valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 
  Con il provvedimento di cui al primo comma: 
      1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
      2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla  data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine  per   la
comunicazione di questo ai creditori; 
      3) nomina il commissario giudiziale osservate  le  disposizioni
degli articoli 28 e 29; 
      4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni  entro
il  quale  il  ricorrente  deve  depositare  nella  cancelleria   del
tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 
  Qualora non sia eseguito il  deposito  prescritto,  il  commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma."; 
    g)  l'articolo  177  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito dal seguente: "177.  Maggioranza  per  l'approvazione  del
concordato. 
  Il concordato e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei
creditori che rappresentino la maggioranza  dei  crediti  ammessi  al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori,  il  concordato
e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei  creditori  che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. 
  Il tribunale, riscontrata in ogni caso la  maggioranza  di  cui  al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il  dissenso  di
una o piu' classi di creditori, se la  maggioranza  delle  classi  ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano  risultare  soddisfatti
dal concordato in misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative
concretamente praticabili. 
  I creditori muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca,  ancorche'  la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non  rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia  puo'  essere  anche  parziale,
purche' non  inferiore  alla  terza  parte  dell'intero  credito  fra
capitale ed accessori. 
  Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la  parte  del  credito  non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;  la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
  Sono esclusi dal voto e dal computo delle  maggioranze  il  coniuge
del debitore, i suoi  parenti  e  affini  fino  al  quarto  grado,  i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno  prima
della proposta di concordato."; 
    h)  l'articolo  180  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito dal seguente: "180. Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. 
  Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del  tribunale,
e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale  e  agli
eventuali creditori dissenzienti. 
  Il debitore, il commissario  giudiziale,  gli  eventuali  creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno  dieci
giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  memoria  difensiva
contenente le  eccezioni  processuali  e  di  merito  non  rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti.  Nel  medesimo  termine  il  commissario  giudiziale   deve
depositare il proprio motivato parere. 
  Il  tribunale,  nel  contraddittorio  delle  parti,  assume   anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,  eventualmente
delegando  uno  dei  componenti  del  collegio   per   l'espletamento
dell'istruttoria. 
  Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato.  Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,  riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo  177,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso  di  una  o  piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha  approvato  la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative  concretamente
praticabili. 
  Il decreto e' comunicato al debitore e al  commissario  giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17. 
  Le  somme  spettanti  ai  creditori  contestati,   condizionali   o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo."; 
    i)  l'articolo  181  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e'
sostituito dal seguente: "181. Chiusura della procedura. La procedura
di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione  ai
sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel  termine
di sei mesi dalla presentazione del ricorso  ai  sensi  dell'articolo
161; il  termine  puo'  essere  prorogato  per  una  sola  volta  dal
tribunale di sessanta giorni."; 
    l) dopo l'articolo 182 del regio  decreto  n.  267  del  1942  e'
inserito il  seguente:  "182-bis.  Accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti. Il debitore  puo'  depositare,  con  la  dichiarazione  e  la
documentazione   di   cui   all'articolo   161,   un    accordo    di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori  rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta da un  esperto  sull'attuabilita'  dell'accordo  stesso,  con
particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il  regolare
pagamento dei creditori estranei. 
  L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori  ed
ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione. 
  Il tribunale, decise le opposizioni,  procede  all'omologazione  in
camera di consiglio con decreto motivato. 
  Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte  di  appello  ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 
  L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.". 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano  alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n.  1443,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: in=3; "L'avviso di cui al  secondo  comma
puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici e teletrasmessi."; 
    b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: "L'avviso di cui al  secondo  comma  puo'
essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica  nel
rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici e teletrasmessi."; 
    c) all'articolo 176,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "anche  a  mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; 
    d)  all'articolo  250  del  codice  di  procedura  civile,   sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax  o  posta  elettronica
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici e teletrasmessi. 
  Il difensore che  ha  spedito  l'atto  da  notificare  con  lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice  copia  dell'atto
inviato, attestandone la conformita'  all'originale,  e  l'avviso  di
ricevimento."; 
    e) all'articolo 490 del codice di procedura  civile,  il  secondo
comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  caso  di   espropriazione
immobiliare lo stesso avviso puo' essere inserito  in  appositi  siti
Internet.". 
  4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di  sistemi  telematici,  la  sottoscrizione  e'
sostituita dall'indicazione  a  stampa  sul  documento  prodotto  dal
sistema  informatizzato  del  nominativo  dell'ufficiale  giudiziario
stesso."; 
    b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo"
sono inserite le seguenti: "o in via telematica"; 
    c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se le  persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del  destinatario,  rifiutano
di riceverlo, ovvero se l'agente postale  non  puo'  recapitarlo  per
temporanea assenza del destinatario o  per  mancanza,  inidoneita'  o
assenza delle persone sopra menzionate, il  piego  e'  depositato  lo
stesso giorno presso  l'ufficio  postale  preposto  alla  consegna  o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e  del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua  dipendenza  e'  data
notizia al destinatario, a cura  dell'agente  postale  preposto  alla
consegna,  mediante  avviso  in  busta   chiusa   a   mezzo   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso  di  assenza  del
destinatario,  deve  essere  affisso  alla  porta  d'ingresso  oppure
immesso  nella   cassetta   della   corrispondenza   dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso  deve  contenere  l'indicazione
del soggetto che  ha  richiesto  la  notifica  e  del  suo  eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica  e'  stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente,  della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale  o  della  sua
dipendenza presso  cui  il  deposito  e'  stato  effettuato,  nonche'
l'espresso invito al destinatario a  provvedere  al  ricevimento  del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro  il  termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la  notificazione  si  ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del  deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto  termine  di  sei  mesi,
l'atto sara' restituito al mittente."; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne  abbia
curato  il  ritiro,  l'avviso  di   ricevimento   e'   immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione  in  calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei  motivi  che  l'hanno  determinato,  dell'indicazione  "atto  non
ritirato  entro  il  termine  di  dieci  giorni"  e  della  data   di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e'  stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che  il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il  piego
stesso e' restituito al mittente in raccomandazione  con  annotazione
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data  dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione  "non
ritirato entro il termine di centottanta  giorni"  e  della  data  di
restituzione."; 
      3)  il  quarto  comma   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla  data  di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma  ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore."; 
      4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio  postale"
sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza"; 
      5) il sesto comma e' abrogato.". 
  5.  Nel  caso  in  cui  l'abilitazione  professionale   costituisca
requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato,  e'
obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle  relative
funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l'accesso alla professione, quest'ultimo puo' essere  svolto  secondo
quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto  la  responsabilita'
di un professionista, anche presso  amministrazioni  e  societa'  che
svolgono attivita' nel settore. 
  6. Nelle  commissioni  per  l'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
professionale non piu' della  meta'  dei  commissari  sono  designati
dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo. 
  7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti,  l'istituzione  di
nuovi ordini e' subordinata alla  necessita'  di  tutelare  interessi
costituzionalmente   rilevanti   nello   svolgimento   di   attivita'
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad  eventuali
prestazioni non adeguate. 
  8. Le associazioni costituite da professionisti che non  esercitano
attivita' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti  e
nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono  essere
riconosciute.