Art. 2. 
                  Sistema pubblico di connettivita' 
 
  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione,  e  nel  rispetto  dell'autonomia   dell'organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni  e  delle  autonomie
locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico
di  connettivita',  di  seguito  «SPC»,  al  fine  di  assicurare  il
coordinamento   informativo   e   informatico   dei   dati   tra   le
amministrazioni   centrali,   regionali   e   locali   e   promuovere
l'omogeneita' nella elaborazione  e  trasmissione  dei  dati  stessi,
finalizzata allo scambio  e  diffusione  delle  informazioni  tra  le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 
  2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e  di  regole
tecniche, per lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la
diffusione del patrimonio  informativo  e  dei  dati  della  pubblica
amministrazione, necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita'  di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e dei flussi informativi, garantendo la  sicurezza,  la  riservatezza
delle  informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia   del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 
  3. La realizzazione del  SPC  avviene  nel  rispetto  dei  seguenti
principi: 
    a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a  garantire  la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; 
    b)  economicita'  nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; 
    c) sviluppo del mercato e della  concorrenza  nel  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera r)
          della Costituzione si vedano le note alle premesse.