Art. 2.
Sistema pubblico di connettivita'
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico
di connettivita', di seguito «SPC», al fine di assicurare il
coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere
l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi,
finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera r)
della Costituzione si vedano le note alle premesse.