La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
             (Disposizioni di principio e definizioni). 
 
   1.  La  presente  legge  attua,   nell'ordinamento   interno,   le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati
membri dell'Unione europea nei limiti in cui  tali  disposizioni  non
sono  incompatibili   con   i   principi   supremi   dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche'  in  tema  di
diritti di liberta' e del giusto processo. 
   2. Il mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione  giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e  della  consegna
da parte di un altro  Stato  membro,  di  seguito  denominato  "Stato
membro di esecuzione", di una  persona,  al  fine  dell'esercizio  di
azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena  o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale. 
   3. L'Italia dara' esecuzione al  mandato  d'arresto  europeo  alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge,  sempre
che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato  e'  stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile. 
   4.   Le   disposizioni   della   presente   legge    costituiscono
un'attuazione  dell'azione  comune   in   materia   di   cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1,  lettere
a) e b), e 34, paragrafo 2,  lettera  b),  del  Trattato  sull'Unione
europea, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.