ART. 2. 
                     (Garanzie costituzionali). 
 
   1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi  1
e  2,  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  dal  punto  (12)   dei
consideranda del preambolo della  decisione  quadro,  l'Italia  dara'
esecuzione al mandato d'arresto europeo  nel  rispetto  dei  seguenti
diritti e principi stabiliti  dai  trattati  internazionali  e  dalla
Costituzione: 
   a) i diritti  fondamentali  garantiti  dalla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 848, in particolare  dall'articolo  5  (diritto  alla
liberta' e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un  processo
equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; 
   b) i principi e  le  regole  contenuti  nella  Costituzione  della
Repubblica,  attinenti  al  giusto  processo,  ivi  compresi   quelli
relativi alla tutela della liberta' personale, anche in relazione  al
diritto di difesa e  al  principio  di  eguaglianza,  nonche'  quelli
relativi alla responsabilita' penale e alla qualita'  delle  sanzioni
penali. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1,  possono  essere  richieste
idonee garanzie allo Stato membro di emissione. 
   3. L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del  condannato
in caso di grave e  persistente  violazione,  da  parte  dello  Stato
richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera  a),  constatata
dal Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  del  punto  (10)  dei
consideranda del preambolo della decisione quadro. 
 
          Nota all'art. 2:
              -  La  legge  4 agosto  1955, n. 848 reca: (Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa,  firmato a Parigi il 20 marzo 1952) ed
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 24 settembre
          1955 n. 221.