ART. 2. (Garanzie costituzionali). 1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla liberta' e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della liberta' personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche' quelli relativi alla responsabilita' penale e alla qualita' delle sanzioni penali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione. 3. L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
Nota all'art. 2: - La legge 4 agosto 1955, n. 848 reca: (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1955 n. 221.