ART. 3. 
             (Applicazione della riserva parlamentare). 
 
   1. Le modifiche dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della  decisione
quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare. 
   2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle  Camere
i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione  con  la
quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle  disposizioni
sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo. 
   3. La pronuncia non favorevole della Camera  dei  deputati  o  del
Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello
Stato italiano alle modifiche proposte.