ART. 3. (Applicazione della riserva parlamentare). 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo. 3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.