Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B
della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».