Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B
della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
 
          Nota all'art. 4:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre  1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
          di  semplificazione  del  procedimento per il versamento di
          somme   all'entrata   e   la   riassegnazione  alle  unita'
          previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
          con  particolare  riferimento  ai finanziamenti dell'Unione
          europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  8,  della legge
          15 marzo 1997, n. 59».