Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei seguenti principi: a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio. 4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1. 6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.