Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del
procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.