IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante
attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro
comunitario per le firme elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive
e con il Ministro delle comunicazioni; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati
presenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
    b) autenticazione informatica:  la  validazione  dell'insieme  di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne
distinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata
attraverso opportune tecnologie al fine  di  garantire  la  sicurezza
dell'accesso; 
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di fotografia del titolare rilasciato su supporto  informatico  dalle
amministrazioni comunali con la prevalente  finalita'  di  dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare; 
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme  elettroniche  ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi; 
    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme
ai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,
rilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II della medesima direttiva; 
    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi
connessi con queste ultime; 
    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si
appone la firma digitale sul documento informatico; 
    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si
verifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal
titolare delle chiavi asimmetriche; 
    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti; 
    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o
comunque trattato da una pubblica amministrazione; 
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; 
    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; 
    r) firma elettronica qualificata: la firma  elettronica  ottenuta
attraverso una procedura informatica che  garantisce  la  connessione
univoca al firmatario e la sua  univoca  autenticazione  informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati  ai  quali  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione  della  firma,  quale
l'apparato  strumentale  usato   per   la   creazione   della   firma
elettronica; 
    s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
qualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione; 
    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'
finalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'
alla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle
amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
    v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile 
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di 
    cui sia obbligatoria la conservazione, anche se  in  possesso  di
    terzi; 
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della
firma elettronica; 
    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura
informatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - L'art.  76 della Costituzione dispone che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.   117,   secondo   comma,   lettera  r)  della
          Costituzione  conferisce  allo Stato legislazione esclusiva
          nelle  seguenti  materie: "r) pesi, misure e determinazione
          del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
          informatico    dei   dati   dell'amministrazione   statale,
          regionale e locale; opere dell'ingegno;".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due amni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
          Legge di semplificazione 2001.):
              "Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
          dell'informazione).   -   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
          vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
          legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
          coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
          materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
          principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, come sostituito dall'art. 1
          della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
          probatoria   dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica  in
          relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
          firma;
                b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
          garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
          via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
          altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
          imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
          massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
          necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
          discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
          dati personali;
                c) prevedere  la possibilita' di attribuire al dato e
          al  documento informatico contenuto nei sistemi informativi
          pubblici  i  caratteri della primarieta' e originalita', in
          sostituzione   o   in  aggiunta  a  dati  e  documenti  non
          informatici,  nonche'  obbligare  le amministrazioni che li
          detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
          ad  assicurare  l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
          relativo contenuto informativo;
                d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
          delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
          di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
                e) adeguare    la    normativa    alle   disposizioni
          comunitarie.
              2.  La  delega  di  cui  al comma 1 e' esercitata per i
          seguenti oggetti:
                a) il  documento  informatico, la firma elettronica e
          la firma digitale;
                b) i   procedimenti   amministrativi  informatici  di
          competenza   delle   Amministrazioni   statali   anche   ad
          ordinamento autonomo;
                c) la gestione dei documenti informatici;
                d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
                e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
          alle   banche  dati  di  competenza  delle  Amministrazioni
          statali anche ad ordinamento autonomo.
              3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
          decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          determinati   dal  presente  articolo,  entro  dodici  mesi
          decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
          medesimo comma 1.".
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca "Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
          n.  42,  reca  "Norme  in  materia  di  sistemi informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203,      supplemento      ordinario,     reca     "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   20 febbraio   2001,  n.  42,  supplemento
          ordinario, reca "testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa. (Testo A).".
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106,    supplemento   ordinario,   reca   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.".
              - Il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
          n. 39, reca "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
          ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.".
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
          174,  supplemento  ordinario,  reca  "Codice  in materia di
          protezione dei dati personali.".
              - La  legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  17 gennaio  2004,  n.  13,  reca
          "Disposizioni  per favorire l'accesso dei soggetti disabili
          agli strumenti informatici.".
              - Il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  52,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
          n.   49,  supplemento  ordinario,  reca  "Attuazione  della
          direttiva   2001/115/CE  che  semplifica  ed  armonizza  le
          modalita' di fatturazione in materia di IVA.".
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
          "Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              - La  direttiva  1999/93/CE  del  13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le firme elettroniche e' stata pubblicata
          nella  G.U.C.E.  del 19 gennaio 2000, n. L 13. - Entrata in
          vigore il 19 gennaio 2000.-.
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
          vedano le note alle premesse.