Art. 3.
                          Merci pericolose
  1.  Il  trasporto  di  merci  pericolose  deve essere effettuato in
conformita' alle prescrizioni del codice IMDG.
  2.  Per  la  navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare
misure  che  consentano  l'equivalenza  alle  prescrizioni del codice
IMDG,  purche'  tali  equivalenze  siano  efficaci quanto le suddette
prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.