IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo
16;
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997;
  Viste  le  direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Vista  la  legge  6 agosto 1990, n. 223, con la quale e' stata data
attuazione  alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee, del
3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
  Visto  il  decreto-legge  19  ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
  Visto  il  decreto-legge  19  ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto  1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle  direttive  2002/19/CE,  2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate  rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28
gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
  Acquisita   l'intesa   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 16 febbraio
  2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30
giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  testo  unico della radiotelevisione, di seguito denominato:
"testo unico", contiene:
    a)  i  principi  generali  che  informano  l'assetto  del sistema
radiotelevisivo   nazionale,   regionale  e  locale,  e  lo  adeguano
all'introduzione   della   tecnologia  digitale  ed  al  processo  di
convergenza   tra   la   radiotelevisione   ed  altri  settori  delle
comunicazioni  interpersonali  e  di  massa,  quali  le comunicazioni
elettroniche,  l'editoria,  anche elettronica ed Internet in tutte le
sue applicazioni;
    b)    le    disposizioni    legislative    vigenti   in   materia
radiotelevisiva,  con  le  integrazioni,  modificazioni e abrogazioni
necessarie  al  loro  coordinamento  o  per  assicurarne  la migliore
attuazione,  nel  rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale  vigenti  nell'ordinamento  interno  e  degli obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione europea ed alle
Comunita' europee.
  2.  Formano  oggetto  del testo unico le disposizioni in materia di
trasmissione  di  programmi televisivi, di programmi radiofonici e di
programmi-dati,  anche  ad accesso condizionato, nonche' la fornitura
di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato
su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
 
          Avvertenza:
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.
              Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  Il  testo dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.
          112  (Norme  di principio in materia di assetto del sistema
          radiotelevisivo   e   della  RAI-Radiotelevisione  italiana
          S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per l'emanazione del
          testo   unico   della  radiotelevisione  -  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  5 maggio
          2004, n. 104), e' il seguente:
              «Art.  16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
          unico  della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  adottare,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e acquisizione dei
          pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
          testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
          radiotelevisione,    denominato    «testo    unico    della
          radiotelevisione»,   coordinandovi   le   norme  vigenti  e
          apportando  alle  medesime le integrazioni, modificazioni e
          abrogazioni   necessarie   al   loro  coordinamento  o  per
          assicurarne  la  migliore  attuazione,  nel  rispetto della
          Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
          nell'ordinamento   interno   e   degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  e alle
          Comunita' europee.
              2.   Le  regioni  esercitano  la  potesta'  legislativa
          concorrente  in  materia  di  emittenza  radiotelevisiva in
          ambito  regionale  o  provinciale nel rispetto dei principi
          fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti
          principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
                a) previsione che la trasmissione di programmi per la
          radiodiffusione  televisiva  in  tecnica digitale in ambito
          regionale  o  provinciale  avvenga nelle bande di frequenza
          previste  per  detti  servizi dal vigente regolamento delle
          radiocomunicazioni    dell'Unione    internazionale   delle
          telecomunicazioni,     nel     rispetto    degli    accordi
          internazionali,  della  normativa  dell'Unione europea e di
          quella   nazionale,   nonche'   dei   piani   nazionali  di
          ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
                b) attribuzione  a  organi della regione o degli enti
          locali   delle   competenze   in  ordine  al  rilascio  dei
          provvedimenti   abilitativi,   autorizzatori  e  concessori
          necessari   per   l'accesso  ai  siti  previsti  dal  piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze, in base alle
          vigenti    disposizioni    nazionali   e   regionali,   per
          l'installazione  di  reti  e  di impianti, nel rispetto dei
          principi   di   non   discriminazione,  proporzionalita'  e
          obiettivita',   nonche'  nel  rispetto  delle  disposizioni
          vigenti  in  materia  di tutela della salute, di tutela del
          territorio,  dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze
          naturali;
                c) attribuzione   a  organi  della  regione  o  della
          provincia  delle  competenze  in  ordine  al rilascio delle
          autorizzazioni  per  fornitore di contenuti o per fornitore
          di  servizi  interattivi  associati o di servizi di accesso
          condizionato   destinati   alla   diffusione   in   ambito,
          rispettivamente, regionale o provinciale;
                d) previsione  che il rilascio dei titoli abilitativi
          di  cui alla lettera c), avvenga secondo criteri oggettivi,
          tenendo  conto  della  potenzialita' economica del soggetto
          richiedente, della qualita' della programmazione prevista e
          dei  progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
          presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
          della  qualita'  dei  programmi, delle quote percentuali di
          spettacoli  e  di  servizi  informativi  autoprodotti,  del
          personale   dipendente,   con   particolare   riguardo   ai
          giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici
          di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore
          di  rete  televisiva  in tecnica digitale in ambito locale,
          qualora  abbia  richiesto  una o piu' autorizzazioni per lo
          svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera
          b),  ha  diritto  a  ottenere  almeno un'autorizzazione che
          consenta  di  irradiare  nel blocco di programmi televisivi
          numerici di cui alla licenza rilasciata;
                e) definizione,    da    parte   della   legislazione
          regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che
          la  societa'  concessionaria del servizio pubblico generale
          di  radiodiffusione  e'  tenuta  ad adempiere nell'orario e
          nella  rete  di programmazione destinati alla diffusione di
          contenuti  in  ambito regionale o, per le province autonome
          di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto
          dei  principi  di  cui  alla  presente legge; e', comunque,
          garantito  un  adeguato  servizio di informazione in ambito
          regionale o provinciale;
                f) attribuzione alle regioni e alle province autonome
          di  Trento  e  di Bolzano della legittimazione a stipulare,
          previa   intesa   con  il  Ministero  delle  comunicazioni,
          specifici   contratti   di   servizio   con   la   societa'
          concessionaria    del   servizio   pubblico   generale   di
          radiodiffusione  per  la  definizione degli obblighi di cui
          alla  lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa
          economica della societa' concessionaria, anche con riguardo
          alla   determinazione   dell'organizzazione   dell'impresa;
          ulteriori  principi  fondamentali  relativi  allo specifico
          settore  dell'emittenza  in  ambito regionale o provinciale
          possono  essere  ricavati  dalle  disposizioni  legislative
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          in  materia  di emittenza radiotelevisiva in ambito locale,
          comunque  nel  rispetto  dell'unita' giuridica ed economica
          dello  Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
          la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
              3.  Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1
          e  2,  dopo  l'acquisizione  del  parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  «Conferenza  Stato-regioni»,  e' trasmesso alle
          Camere   per  l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
          competenti  Commissioni parlamentari, compreso quello della
          Commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali, da
          rendere   entro   sessanta  giorni  dall'assegnazione  alle
          Commissioni  medesime.  Acquisiti  tali  pareri, il Governo
          ritrasmette  il testo, con le proprie osservazioni e con le
          eventuali  modificazioni,  alla  Conferenza Stato-regioni e
          alle   Camere   per   il  parere  definitivo,  da  rendere,
          rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
              4.  Le disposizioni normative statali vigenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge nelle materie
          appartenenti  alla  legislazione  regionale  continuano  ad
          applicarsi,  in ciascuna regione, fino alla data di entrata
          in vigore delle disposizioni regionali in materia.».
              -  La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
          1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
              -  La  direttiva  97/36/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  30 giugno  1997  che  modifica la direttiva
          89/552/CEE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
              -  La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
          di  comunicazione  elettronica  e alle risorse correlate, e
          all'interconnessione  delle medesime (direttiva accesso) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 108 del 24 aprile 2002.
              - La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
          per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica
          (direttiva  autorizzazioni)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo  2002,  che  istituisce  un quadro
          normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione
          elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   7 marzo   2002,   relativa  al  servizio
          universale  e  ai diritti degli utenti in materia di reti e
          di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
          universale)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
              -  La  legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in
          materia   di   diffusione  radiofonica  e  televisiva),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102;
              -  La  legge  6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina del
          sistema  radiotelevisivo pubblico e privato), e' pubblicata
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
          1990, n. 185;
              -   La  legge  5 ottobre  1991,  n.  327  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  europea  sulla  televisione
          transfrontaliera,   con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il
          5 maggio 1989) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253;
              - Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei
          termini   in   materia  di  impianti  di  radiodiffusione),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 ottobre 1992, n.
          246,  e'  stato  convertito, con modificazioni, dalla legge
          17 dicembre   1992,   n.  482,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 1992, n. 297;
              -    Il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.   408
          (Disposizioni    urgenti    in   materia   di   pubblicita'
          radiotelevisiva),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.
          246   del   19   ottobre  1992  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  17 dicembre  1992,  n.  483,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre
          1992.
              -  La  legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla
          societa'     concessionaria     del    servizio    pubblico
          radiotelevisivo),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          26 giugno 1993, n. 148.
              -    Il    decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323
          (Provvedimenti   urgenti   in   materia   radiotelevisiva),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
          e'   stato   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          27 ottobre   1993,   n.   422,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253.
              -    Il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.   545
          (Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva   e  delle  telecomunicazioni),  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e' stato
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre
          1996,   n.   650,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 1996, n. 300.
              -   La  legge  31  luglio  1997,  n.  249  (Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              -  La  legge  30 aprile  1998,  n. 122 (Differimento di
          termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n. 249,
          relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
          nonche'   norme   in   materia   di   programmazione  e  di
          interruzioni pubblicitarie televisive), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              -  La  legge  16 giugno  1998,  n. 185 (Interpretazione
          autentica  della  legge  30 aprile  1998,  n.  122, recante
          differimento  di  termini  relativi  all'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni  nonche' norme in materia di
          programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive),
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1998, n.
          139.
              - Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni
          urgenti   per   lo   sviluppo   equilibrato  dell'emittenza
          televisiva  e per evitare la costituzione o il mantenimento
          di   posizioni   dominanti  nel  settore  radiotelevisivo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24,
          e'   stato   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          29 marzo  1999,  n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 marzo 1999, n. 75.
              -   Il   decreto-legge   18 novembre   1999,   n.   433
          (Disposizioni    urgenti    in    materia    di   esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi
          al   rilascio  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione
          televisiva   privata   su  frequenze  terrestri  in  ambito
          locale),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20 novembre
          1999,  n. 273, e stato convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 gennaio  2000,  n.  5,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14.
              - La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la
          parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione durante le
          campagne  elettorali  e referendarie e per la comunicazione
          politica),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          22 febbraio 2000, n. 43.
              -  La  legge  6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per
          l'attuazione    del    principio   del   pluralismo   nella
          programmazione  delle  emittenti  radiofoniche e televisive
          locali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
          2003, n. 268.
              -  Il  decreto  legislativo  15 novembre  2000,  n. 373
          (Attuazione  della  direttiva  98/84/CE  sulla  tutela  dei
          servizi  ad  accesso  condizionato e dei servizi di accesso
          condizionato),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 dicembre 2000, n. 292.
              -  La  legge  1°  marzo  2002,  n. 39 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001),   e'   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72.
              -  Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
          urgenti  per  il  differimento  di  termini  in  materia di
          trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
          per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, e' stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
          n.  66,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del
          24 marzo 2001.
              -   Il   decreto-legge   24 dicembre   2003,   n.   352
          (Disposizioni  urgenti  concernenti  modalita'  e  tempi di
          definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31
          luglio  1997,  n. 249), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre   2003,   n.  300,  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  24 febbraio  2004,  n.  43,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
          47.
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche)   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2003, n. 214.
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2003, n. 366
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
          organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a norma
          dell'art.   1  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.