Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi", riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; e) "fornitore di contenuti a carattere comunitario" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; f) "programmi originali autoprodotti" i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti; g) "produttori indipendenti" gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente; h) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; i) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; l) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; m) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento; n) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; o) "ambito locale radiofonico" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti; p) "ambito locale televisivo" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; q) "emittente televisiva" il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente televisiva a carattere informativo" l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre; 2) "emittente televisiva a carattere commerciale" l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione; 3) "emittente televisiva a carattere comunitario" l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; 4) "emittente televisiva monotematica a carattere sociale" l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) "emittente televisiva commerciale nazionale" l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; 6) "emittente di televendite" l'emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; r) "emittente radiofonica" il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale" l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) "emittente radiofonica nazionale" l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; s) "opere europee" le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei; t) "sponsorizzazione" ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti, purche' non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attivita' o prodotti; u) "pubblicita" ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; v) "spot pubblicitari" ogni forma di pubblicita' di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive; z) "televendita" ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; aa) "telepromozione" ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; bb) "autopromozione" gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; cc) "Autorita" l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dd) "Ministero" il Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 2. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, e' il seguente: Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «servizi della societa' dell'informazione»: le attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societa' dell'informazione; c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se' uno stabilimento del prestatore; d) «destinatario del servizio»: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societa' dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca con finalita' non riferibili all'attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; f) «comunicazioni commerciali»: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attivita' agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se' comunicazioni commerciali: 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attivita' dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo; g) «professione regolamentata»: professione riconosciuta ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; h) «ambito regolamentato»: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: 1) l'accesso all'attivita' di servizi della societa' dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica; 2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio della societa' dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualita' o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore. 2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali relativi a: a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie; b) la consegna o il trasporto delle merci; c) i servizi non prestati per via elettronica. 3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e delle autorita' indipendenti di settore.». - Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le note alle premesse.