Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a)  "programmi  televisivi"  e "programmi radiofonici" l'insieme,
predisposto  da  un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo
marchio   editoriale   e   destinati  alla  fruizione  del  pubblico,
rispettivamente,  mediante  la  trasmissione televisiva o radiofonica
con   ogni   mezzo;   l'espressione   "programmi",   riportata  senza
specificazioni,  si  intende  riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici.  Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
    b)  "programmi-dati"  i  servizi  di  informazione  costituiti da
prodotti  editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e
diversi  dai  programmi  radiotelevisivi,  non  prestati su richiesta
individuale,  incluse  le  pagine informative teletext e le pagine di
dati;
    c)  "operatore  di  rete"  il  soggetto  titolare  del diritto di
installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazione
elettronica  su  frequenze  terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via  satellite,  e  di  impianti  di  messa  in  onda, multiplazione,
distribuzione  e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
    d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita'
editoriale   nella   predisposizione   dei   programmi  televisivi  o
radiofonici  e  dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche  ad  accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri in tecnica
digitale,  via  cavo  o  via  satellite  o  con  ogni  altro mezzo di
comunicazione   elettronica  e  che  e'  legittimato  a  svolgere  le
attivita'  commerciali  ed  editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
    e)  "fornitore  di contenuti a carattere comunitario" il soggetto
che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione  dei
programmi  destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita'
per  ogni  ora  di  diffusione;  a  trasmettere  programmi  originali
autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione
giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
    f)  "programmi  originali autoprodotti" i programmi realizzati in
proprio  dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione  con  altro  fornitore  di
contenuti;
    g)  "produttori  indipendenti"  gli  operatori  di  comunicazione
europei  che  svolgono  attivita' di produzioni audiovisive e che non
sono   controllati   da   o   collegati  a  soggetti  destinatari  di
concessione,  di  licenza  o  di  autorizzazione  per  la  diffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno
il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
    h)  "fornitore  di  servizi interattivi associati o di servizi di
accesso   condizionato"   il   soggetto   che   fornisce,  attraverso
l'operatore  di  rete,  servizi  al pubblico di accesso condizionato,
compresa  la  pay  per  view,  mediante  distribuzione agli utenti di
chiavi  numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati,
ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dall'articolo  2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
    i)  "accesso  condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base
ai  quali  l'accesso  in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato  a  preventiva  e individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio di accesso condizionato;
    l)  "sistema  integrato delle comunicazioni" il settore economico
che  comprende  le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica;
editoria   annuaristica  ed  elettronica  anche  per  il  tramite  di
Internet;   radio   e   televisione;   cinema;  pubblicita'  esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
    m)  "servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo"  il  pubblico
servizio   esercitato  su  concessione  nel  settore  radiotelevisivo
mediante  la complessiva programmazione, anche non informativa, della
societa'  concessionaria,  secondo le modalita' e nei limiti indicati
dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
    n)    "ambito    nazionale"    l'esercizio    dell'attivita'   di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
    o)  "ambito  locale  radiofonico"  l'esercizio  dell'attivita' di
radiodiffusione  sonora,  con  irradiazione  del  segnale  fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
    p)  "ambito  locale  televisivo"  l'esercizio  dell'attivita'  di
radiodiffusione  televisiva  in  uno  o  piu'  bacini,  comunque  non
superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore
al  50  per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale"   o   "provinciale"   quando   il   bacino  di  esercizio
dell'attivita'  di  radiodiffusione  televisiva e' unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non   trasmette   in   altri  bacini;  l'espressione  "ambito  locale
televisivo"  riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
    q)   "emittente   televisiva"   il   titolare  di  concessione  o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilita'  editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e
li trasmette secondo le seguenti tipologie:
      1)  "emittente  televisiva a carattere informativo" l'emittente
per  la  radiodiffusione  televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale,  che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore
7  e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui
almeno  il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per  almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di
interesse  locale  e  devono comprendere telegiornali diffusi per non
meno   di  cinque  giorni  alla  settimana  o,  in  alternativa,  per
centoventi giorni a semestre;
      2)  "emittente  televisiva a carattere commerciale" l'emittente
per  la  radiodiffusione  televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale, senza specifici obblighi di informazione;
      3)  "emittente  televisiva a carattere comunitario" l'emittente
per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito locale costituita da
associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta,   fondazione  o
cooperativa   priva  di  scopo  di  lucro,  che  trasmette  programmi
originali  autoprodotti  a  carattere  culturale,  etnico, politico e
religioso,  e  si  impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di
pubblicita'  per  ogni  ora  di  diffusione; a trasmettere i predetti
programmi  per  almeno  il  50  per cento dell'orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
      4)  "emittente  televisiva  monotematica  a  carattere sociale"
l'emittente  per  la  radiodiffusione televisiva in ambito locale che
dedica  almeno  il  70  per  cento  della programmazione monotematica
quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e
servizi  sociali,  classificabile  come  vera  e propria emittente di
servizio;
      5) "emittente televisiva commerciale nazionale" l'emittente che
trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con
obbligo d'informazione;
      6)   "emittente   di  televendite"  l'emittente  che  trasmette
prevalentemente  offerte  dirette  al pubblico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni;
    r)   "emittente   radiofonica"   il  titolare  di  concessione  o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilita'  dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le
seguenti tipologie:
      1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o
locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro,
che  trasmette  programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu'  del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non
sono  considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di
brani  musicali  intervallate  da  messaggi  pubblicitari  o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
      2)  "emittente  radiofonica  a  carattere  commerciale  locale"
l'emittente  senza  specifici  obblighi  di  palinsesto, che comunque
destina  almeno  il  20  per  cento  della programmazione settimanale
all'informazione,  di  cui  almeno  il  50 per cento all'informazione
locale,  notizie  e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su
non meno di sessantaquattro ore settimanali;
      3)   "emittente   radiofonica   nazionale"   l'emittente  senza
particolari  obblighi,  salvo  la trasmissione quotidiana di giornali
radio;
    s) "opere europee" le opere originarie:
      1) di Stati membri dell'Unione europea;
      2)  di  Stati  terzi  europei che siano parti della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5
maggio  1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche'
le  opere  siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno
di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo  di  uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati
oppure  il  contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel  costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da
uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
      3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o
in  co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri
dell'Unione  europea,  da  produttori  stabiliti  in uno o piu' Stati
terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi
nel  settore  dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente  con il contributo di autori o lavoratori residenti in
uno o piu' Stati europei;
    t)  "sponsorizzazione"  ogni  contributo di un'impresa pubblica o
privata,  non  impegnata  in attivita' televisive o radiofoniche o di
produzione  di  opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di
programmi,  allo  scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la
sua  immagine,  le  sue  attivita'  o  i  suoi  prodotti, purche' non
facciano  riferimenti  specifici  di  carattere  promozionale  a tali
attivita' o prodotti;
    u)  "pubblicita" ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso  a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica
o  privata  nell'ambito  di  un'attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale  o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura,  dietro  compenso,  di  beni  o  servizi,  compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
    v)  "spot  pubblicitari"  ogni  forma di pubblicita' di contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
    z)  "televendita"  ogni  offerta  diretta  trasmessa  al pubblico
attraverso  il  mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni;
    aa)   "telepromozione"  ogni  forma  di  pubblicita'  consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi  di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall'emittente  televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma,
al  fine  di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei
servizi presentati o esibiti;
    bb)  "autopromozione"  gli  annunci  dell'emittente  relativi  ai
propri  programmi  e  ai  prodotti collaterali da questi direttamente
derivati;
    cc) "Autorita" l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    dd) "Ministero" il Ministero delle comunicazioni.
 
          Note all'art. 2.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile
          2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
          a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento   al  commercio  elettronico),  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 14 aprile
          2003, n. 87, e' il seguente:
              Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per:
                a) «servizi  della  societa'  dell'informazione»:  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i
          servizi  definiti  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
          legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
                b) «prestatore»:  la  persona  fisica o giuridica che
          presta un servizio della societa' dell'informazione;
                c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita
          effettivamente  un'attivita' economica mediante una stabile
          organizzazione  per  un  tempo indeterminato. La presenza e
          l'uso  dei  mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per
          prestare  un  servizio  non  costituiscono  di  per se' uno
          stabilimento del prestatore;
                d) «destinatario  del  servizio»:  il soggetto che, a
          scopi  professionali  e  non,  utilizza  un  servizio della
          societa'  dell'informazione, in particolare per ricercare o
          rendere accessibili informazioni;
                e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca
          con  finalita'  non  riferibili  all'attivita' commerciale,
          imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
                f) «comunicazioni  commerciali»:  tutte  le  forme di
          comunicazione  destinate,  in  modo  diretto o indiretto, a
          promuovere  beni,  servizi  o  l'immagine di un'impresa, di
          un'organizzazione   o   di   un   soggetto   che   esercita
          un'attivita'     agricola,     commerciale,    industriale,
          artigianale  o  una libera professione. Non sono di per se'
          comunicazioni commerciali:
                  1)   le  informazioni  che  consentono  un  accesso
          diretto   all'attivita'   dell'impresa,   del   soggetto  o
          dell'organizzazione,   come   un  nome  di  dominio,  o  un
          indirizzo di posta elettronica;
                  2)  le  comunicazioni  relative  a  beni, servizi o
          all'immagine  di  tale  impresa, soggetto o organizzazione,
          elaborate  in modo indipendente, in particolare senza alcun
          corrispettivo;
                g) «professione      regolamentata»:      professione
          riconosciuta  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo
          27  gennaio  1992,  n. 115, ovvero ai sensi dell'art. 2 del
          decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
                h) «ambito     regolamentato»:     le    disposizioni
          applicabili  ai  prestatori  di  servizi o ai servizi della
          societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che
          siano   di   carattere   generale   o  loro  specificamente
          destinate.  L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni
          che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
                  1)   l'accesso   all'attivita'   di  servizi  della
          societa'    dell'informazione,    quali   le   disposizioni
          riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
          notifica;
                  2)  l'esercizio dell'attivita' di un servizio della
          societa'   dell'informazione,   quali,   ad   esempio,   le
          disposizioni  riguardanti  il comportamento del prestatore,
          la  qualita'  o  i  contenuti  del  servizio,  comprese  le
          disposizioni  applicabili  alla pubblicita' e ai contratti,
          ovvero alla responsabilita' del prestatore.
              2.   L'ambito   regolamentato  comprende  unicamente  i
          requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende
          i requisiti legali relativi a:
                a) le  merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni
          e  i  prodotti  per  le quali le disposizioni comunitarie o
          nazionali  nelle  materie  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          prevedono   il   possesso   e  l'esibizione  di  documenti,
          certificazioni,  nulla osta o altri titoli autorizzatori di
          qualunque specie;
                b) la consegna o il trasporto delle merci;
                c) i servizi non prestati per via elettronica.
              3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
          disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
          e  dei  sistemi  di  pagamento e le competenze degli organi
          amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
          vigilanza  e di controllo, compreso il controllo sulle reti
          informatiche  di  cui  alla  legge 31 luglio 1997, n. 249 e
          delle autorita' indipendenti di settore.».
              -  Per  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le
          note alle premesse.