Art. 3.
                        Principi fondamentali

  1.  Sono  principi  fondamentali  del  sistema  radiotelevisivo  la
garanzia  della  liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva,  la  tutela  della  liberta'  di espressione di ogni
individuo,  inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di
comunicare   informazioni   o   idee   senza   limiti  di  frontiere,
l'obiettivita',   la   completezza,   la  lealta'  e  l'imparzialita'
dell'informazione,   l'apertura  alle  diverse  opinioni  e  tendenze
politiche,  sociali,  culturali  e  religiose e la salvaguardia delle
diversita'   etniche   e   del   patrimonio  culturale,  artistico  e
ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta'
e  dei  diritti,  in  particolare della dignita' della persona, della
promozione  e  tutela  del  benessere,  della  salute e dell'armonico
sviluppo  fisico,  psichico  e  morale  del  minore,  garantiti dalla
Costituzione,  dal  diritto  comunitario,  dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.