Art. 5.
  Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del
                   pluralismo e della concorrenza

  1.  Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi
di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
    a)  tutela  della  concorrenza  nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi  di  comunicazione  di  massa e nel mercato della pubblicita' e
tutela  del  pluralismo  dei  mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
vietando  a  tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni
lesive  del  pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo
unico,   anche   attraverso  soggetti  controllati  o  collegati,  ed
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
    b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento
delle  attivita'  di  operatore  di  rete o di fornitore di contenuti
televisivi   o  di  fornitore  di  contenuti  radiofonici  oppure  di
fornitore  di  servizi  interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato,  con  la  previsione del regime dell'autorizzazione per
l'attivita'  di  operatore  di rete, per le attivita' di fornitore di
contenuti  televisivi  o di fornitore di contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato;  l'autorizzazione  non  comporta  l'assegnazione  delle
radiofrequenze,  che  e'  effettuata  con  distinto  provvedimento in
applicazione  della  delibera  dell'Autorita'  15  novembre  2001, n.
435/01/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  6
dicembre   2001;   l'autorizzazione  all'attivita'  di  fornitore  di
contenuti  non  puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per
oggetto    sociale    l'esercizio   dell'attivita'   radiotelevisiva,
editoriale  o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo;
fatto  salvo  quanto  previsto  per  la  societa'  concessionaria del
servizio   pubblico   generale  radiotelevisivo,  le  amministrazioni
pubbliche,   gli  enti  pubblici,  anche  economici,  le  societa'  a
prevalente  partecipazione  pubblica  e  le  aziende  ed  istituti di
credito  non  possono,  ne'  direttamente  ne' indirettamente, essere
titolari  di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di
operatore di rete o di fornitore di contenuti;
    c)  previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente,  su  frequenze terrestri o via cavo o via satellite,
anche  da  parte  dello  stesso soggetto, delle attivita' di cui alla
lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi
titoli  abilitativi,  comunque  non  inferiore  a dodici anni, per le
attivita'   su   frequenze   terrestri   in   tecnica  digitale,  con
possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
    d)  previsione  di  titoli  distinti  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  fornitura  di  cui alla lettera b), rispettivamente in
ambito   nazionale  o  in  ambito  locale,  quando  le  stesse  siano
esercitate  su  frequenze  terrestri,  stabilendo,  comunque, che uno
stesso  soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento  non  possono  essere,  contemporaneamente,  titolari di
autorizzazione  per  la  fornitura  di contenuti televisivi in ambito
nazionale  e  in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in
ambito  locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che
consentano  ad  ogni  fornitore  di  contenuti  in  ambito  locale di
irradiare  nello  stesso  bacino  piu'  del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
    e) obbligo per gli operatori di rete:
      1)   di  garantire  parita'  di  trattamento  ai  fornitori  di
contenuti  non  riconducibili  a  societa'  collegate  e controllate,
rendendo  disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche
messe  a  disposizione  dei  fornitori  di  contenuti riconducibili a
societa' collegate e controllate;
      2)  di  non  effettuare  discriminazioni  nello  stabilire  gli
opportuni  accordi  tecnici  in  materia  di  qualita'  trasmissiva e
condizioni  di  accesso  alla rete fra soggetti autorizzati a fornire
contenuti   appartenenti   a  societa'  controllanti,  controllate  o
collegate   e   fornitori   indipendenti   di  contenuti  e  servizi,
prevedendo,  comunque,  che  gli  operatori di rete cedano la propria
capacita'  trasmissiva  a  condizioni  di  mercato  nel  rispetto dei
principi   e  dei  criteri  fissati  dal  regolamento  relativo  alla
radiodiffusione  terrestre  in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
      3)   di   utilizzare,  sotto  la  propria  responsabilita',  le
informazioni  ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a
societa'  collegate  e  controllate,  esclusivamente  per  il fine di
concludere  accordi  tecnici  e commerciali di accesso alla rete, con
divieto  di  trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi
le informazioni ottenute;
    f)  obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei
diritti  di  sfruttamento  degli  stessi,  di  osservare pratiche non
discriminatorie   tra   le  diverse  piattaforme  distributive,  alle
condizioni  di  mercato,  fermi  restando  il rispetto dei diritti di
esclusiva,  le  norme  in  tema  di  diritto  d'autore  e  la  libera
negoziazione tra le parti;
    g)  obbligo  di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore  delle  comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al
fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione     alle    infrastrutture    di    comunicazione,
l'evidenziazione  degli oneri relativi al servizio pubblico generale,
la  valutazione  dell'attivita'  di  installazione  e  gestione delle
infrastrutture  separata  da  quella di fornitura dei contenuti o dei
servizi,   ove   svolte   dallo   stesso   soggetto,  e  la  verifica
dell'insussistenza    di    sussidi    incrociati   e   di   pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
      1)  il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche
fornitore  di  servizi adotti un sistema di contabilita' separata per
ciascuna autorizzazione;
      2)  l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia
anche  fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi
associati  o  di  servizi  di  accesso  condizionato  sia tenuto alla
separazione  societaria; la presente disposizione non si applica alle
emittenti  televisive  che  diffondono  esclusivamente via cavo o via
satellite,  nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli
operatori di rete in ambito locale;
    h)   diritto   del  fornitore  di  contenuti  radiotelevisivi  ad
effettuare   collegamenti   in   diretta  e  di  trasmettere  dati  e
informazioni  all'utenza  sulle stesse frequenze messe a disposizione
dall'operatore di rete;
    i)  obbligo,  per le emittenti radiofoniche e televisive private,
per   i   fornitori  di  contenuti  in  ambito  nazionale  e  per  la
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo, di
diffondere  il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale
e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
      1)  la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti
radiotelevisive   locali   e  l'articolazione,  anche  locale,  delle
trasmissioni   radiotelevisive   della  concessionaria  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo;
      2)  quanto  previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo;
      3)  la  trasmissione  di eventi di carattere occasionale ovvero
eccezionale e non prevedibili;
    l)  previsione  di  specifiche  forme di tutela dell'emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
 
          Nota all'art. 5.
              -  La  delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n.
          435/01/CONS,  reca:  «Approvazione del regolamento relativo
          alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale».