Art. 6.
    Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della
                   produzione audiovisiva europea

  1.  Le  emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono
lo  sviluppo  e  la  diffusione  della produzione audiovisiva europea
anche   secondo   quanto  previsto,  con  riferimento  ai  produttori
indipendenti,  dall'articolo  44,  e  riservano,  comunque,  ad opere
europee  la  maggior  parte  del loro tempo di trasmissione in ambito
nazionale   indipendentemente   dalla  codifica  delle  trasmissioni,
escluso  il  tempo  destinato  a  manifestazioni  sportive,  a giochi
televisivi,  a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicita'
oppure  a  servizi  di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe
possono  essere  richieste  all'Autorita'  secondo,  quanto  disposto
dall'articolo  5  del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16
marzo 1999.
 
          Nota all'art. 6.
              -  Il  testo  dell'art. 5 della delibera dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle comunicazioni n. 9/99 del 16 marzo
          1999, recante "Approvazione del regolamento del regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere  europee",  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, e' il seguente:
              "Art.  5 (Deroga per i canali tematici). - 1. I singoli
          canali    tematici    possono   richiedere   all'Autorita',
          illustrandone  i  motivi,  la deroga totale o parziale agli
          obblighi  di  riserva  di emissione e di investimento cosi'
          come definiti nel presente regolamento".