Art. 6. Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea 1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
Nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 5 della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, e' il seguente: "Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - 1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorita', illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi' come definiti nel presente regolamento".