Art. 7.
 Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
          di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo

  1.   L'attivita'  di  informazione  radiotelevisiva,  da  qualsiasi
emittente   o  fornitore  di  contenuti  esercitata,  costituisce  un
servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi
di cui al presente capo.
  2.   La  disciplina  dell'informazione  radiotelevisiva,  comunque,
garantisce:
    a)  la  presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in
modo  tale  da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque
non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
    b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da
parte  dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale
o locale su frequenze terrestri;
    c)  l'accesso  di  tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione  e  di propaganda elettorale e politica in condizioni di
parita'  di  trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla legge;
    d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali indicati dalla legge;
    e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci
di  manipolare  in  maniera  non  riconoscibile  allo  spettatore  il
contenuto delle informazioni.
  3.   L'Autorita'  stabilisce  ulteriori  regole  per  le  emittenti
radiotelevisive  ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per
rendere  effettiva  l'osservanza dei principi di cui al presente capo
nei programmi di informazione e di propaganda.
  4.  Il  presente  testo  unico  individua gli ulteriori e specifici
compiti   e   obblighi   di   pubblico   servizio   che  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo e'
tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive
europee  realizzate  da  produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione,   la   crescita  civile  e  il  progresso  sociale,  di
promuovere   la  lingua  italiana  e  la  cultura,  di  salvaguardare
l'identita'   nazionale  e  di  assicurare  prestazioni  di  utilita'
sociale.
  5.  Il  contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone
di  abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente
ai  fini  dell'adempimento  dei compiti di servizio pubblico generale
affidati  alla  stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza
turbare   le  condizioni  degli  scambi  e  della  concorrenza  nella
Comunita'   europea.   Ferma   la   possibilita'   per   la  societa'
concessionaria  di  stipulare  contratti  o convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme
di finanziamento pubblico in suo favore.