Art. 8.
 Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
                               locale

  1.   L'emittenza  radiotelevisiva  di  ambito  locale  valorizza  e
promuove  le  culture  regionali  o  locali,  nel  quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
  2.  La  disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l'emittenza  in  ambito  locale  e  riserva, comunque, un terzo della
capacita'  trasmissiva,  determinata  con  l'adozione  del  piano  di
assegnazione   delle   frequenze  per  la  diffusione  televisiva  su
frequenze  terrestri,  ai  soggetti  titolari  di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.