Art. 10. 
Monitoraggio, analisi,  valutazione  e  adeguamento  della  normativa
                  energetica nazionale e regionale 
 
  1.  Il  Ministero  delle   attivita'   produttive,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva  competenza
ed anche avvalendosi  di  accordi  con  enti  tecnico  scientifici  e
agenzie, pubblici e  privati,  provvedono  a  rilevare  il  grado  di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati  conseguiti  e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo. 
  2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle seguenti attivita': 
    a)  raccolta  e  aggiornamento  dei  dati  e  delle  informazioni
relativi  agli  usi  finali  dell'energia  in  edilizia  e  la   loro
elaborazione su scala regionale per  una  conoscenza  del  patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; 
    b) monitoraggio dell'attuazione della  legislazione  regionale  e
nazionale  vigente,  del  raggiungimento  degli  obiettivi  e   delle
problematiche inerenti; 
    c) valutazione dell'impatto sugli utenti  finali  dell'attuazione
della legislazione di settore in termini di adempimenti  burocratici,
oneri posti a loro carico e servizi resi; 
    d)  valutazione  dell'impatto  del  presente  decreto   e   della
legislazione di settore  sul  mercato  immobiliare  regionale,  sulle
imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su
quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione; 
    e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; 
    f) studio di  scenari  evolutivi  in  relazione  alla  domanda  e
all'offerta di energia del settore civile; 
    g) analisi e valutazione degli aspetti  energetici  e  ambientali
dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle  nuove
tecnologie e ai processi  di  produzione,  trasporto,  smaltimento  e
demolizione; 
    h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a  uno  sviluppo
organico della normativa energetica nazionale  per  l'uso  efficiente
dell'energia nel settore civile. 
  3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi  al
Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed
integrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome  a  livello
nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario  da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
nonche' alla  Conferenza  unificata.  Il  Ministero  delle  attivita'
produttive  ed  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio provvedono altresi'  al  monitoraggio  della  legislazione
negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni  in
un  contesto  di  metodologie  ed  esperienze   il   piu'   possibile
coordinato, riferendone al Parlamento ed  alla  Conferenza  unificata
nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.