Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si definisce: 
    a) "edificio" e' un sistema costituito dalle  strutture  edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume  e  da  tutti  gli  impianti  e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con  tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,  il  terreno,  altri
edifici; il termine puo' riferirsi a  un  intero  edificio  ovvero  a
parti di edificio progettate o ristrutturate  per  essere  utilizzate
come unita' immobiliari a se' stanti; 
    b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia  di  inizio  attivita',
comunque denominato, sia stata presentata successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto; 
    c)  "prestazione   energetica,   efficienza   energetica   ovvero
rendimento  di  un  edificio"  e'  la  quantita'  annua  di   energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard  dell'edificio,
compresi la  climatizzazione  invernale  e  estiva,  la  preparazione
dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  la  ventilazione  e
l'illuminazione.  Tale  quantita'  viene  espressa  da  uno  o   piu'
descrittori   che   tengono   conto   della   coibentazione,    delle
caratteristiche tecniche e di installazione,  della  progettazione  e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli  altri  fattori,
compreso  il  clima  degli  ambienti  interni,  che  influenzano   il
fabbisogno energetico; 
    d)  "attestato  di  certificazione  energetica  o  di  rendimento
energetico dell'edificio" e' il documento redatto nel rispetto  delle
norme contenute  nel  presente  decreto,  attestante  la  prestazione
energetica   ed    eventualmente    alcuni    parametri    energetici
caratteristici dell'edificio; 
    e) "cogenerazione" e' la produzione e  l'utilizzo  simultanei  di
energia meccanica o elettrica e di  energia  termica  a  partire  dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi
di efficienza energetica; 
    f) "sistema di condizionamento d'aria" e' il complesso di tutti i
componenti  necessari  per  un  sistema  di  trattamento   dell'aria,
attraverso il quale la  temperatura  e'  controllata  o  puo'  essere
abbassata, eventualmente  in  combinazione  con  il  controllo  della
ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; 
    g)  "generatore  di   calore   o   caldaia"   e'   il   complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido  termovettore
il calore prodotto dalla combustione; 
    h) "potenza termica utile di  un  generatore  di  calore"  e'  la
quantita'  di  calore  trasferita  nell'unita'  di  tempo  al  fluido
termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un impianto che  sottrae
calore dall'ambiente esterno o da una  sorgente  di  calore  a  bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; 
    l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori
di potenza massima e di rendimento di un  apparecchio  specificati  e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  inoltre,   le
definizioni dell'allegato A.