Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) "edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti; b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) "prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; d) "attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio" e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; e) "cogenerazione" e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; f) "sistema di condizionamento d'aria" e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; g) "generatore di calore o caldaia" e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h) "potenza termica utile di un generatore di calore" e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. 2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.