Art. 3 
                        Ambito di intervento 
 
  1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il  presente  decreto  si
applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici  oggetto  di
ristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi  2
e 3. 
  2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per  quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo  4,  e'
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. 
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: 
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 
   1) ristrutturazione integrale degli elementi  edilizi  costituenti
   l'involucro di edifici esistenti di superficie utile  superiore  a
   1000 metri quadrati; 
   2) demolizione e ricostruzione in  manutenzione  straordinaria  di
   edifici esistenti di  superficie  utile  superiore  a  1000  metri
   quadrati; 
b) una applicazione limitata al solo  ampliamento  dell'edificio  nel
   caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente  superiore
   al 20 per cento dell'intero edificio esistente; 
c) una applicazione limitata  al  rispetto  di  specifici  parametri,
   livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso  di  interventi  su
   edifici esistenti, quali: 
   1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria
   dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia'  previsto  alla
   lettera a), numero 1; 
   2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti  o
   ristrutturazione degli stessi impianti; 
   3) sostituzione di generatori di calore. 
  3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le  seguenti
categorie di edifici: 
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della  disciplina  della  parte
   seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
   legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante  il  codice  dei  beni
   culturali e del paesaggio; 
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non  residenziali
   quando gli ambienti sono  riscaldati  per  esigenze  del  processo
   produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo
   non altrimenti utilizzabili; 
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale  inferiore  a
   50 metri quadrati.