Art. 4. 
Adozione di  criteri  generali,  di  una  metodologia  di  calcolo  e
               requisiti della prestazione energetica 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, sono definiti: 
    a) i criteri generali, le metodologie di calcolo  e  i  requisiti
minimi finalizzati al  contenimento  dei  consumi  di  energia  e  al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,  tenendo  conto
di quanto riportato nell'allegato  "B"  e  della  destinazione  d'uso
degli  edifici.  Questi  decreti   disciplinano   la   progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la  manutenzione  e  l'ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari e, limitatamente al settore terziario,  per  l'illuminazione
artificiale degli edifici; 
    b) i criteri generali di prestazione  energetica  per  l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti
e sono indicate le  metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  1,
tenendo  conto  di  quanto  riportato  nell'allegato  "B"   e   della
destinazione d'uso degli edifici; 
    c) i requisiti professionali e i criteri  di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  o  degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di  climatizzazione.  I  requisiti  minimi
sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei  progressi
della tecnica. 
  2. I decreti di cui al  comma  1  sono  adottati  su  proposta  del
Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con  la  Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di  seguito
denominato  CNR,  l'Ente  per  le  nuove   tecnologie   l'energia   e
l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il  Consiglio  nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.