Art. 6 
    Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  gli  edifici  di  nuova  costruzione  e   quelli   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati,  al  termine  della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di  un  attestato  di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie
di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. La certificazione per gli appartamenti  di  un  condominio  puo'
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato: 
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini
dotati di un impianto termico comune; 
b) sulla valutazione di un altro appartamento  rappresentativo  dello
stesso condominio e della stessa tipologia. 
  3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o  della  singola
unita'  immobiliare,  l'attestato  di  certificazione  energetica  e'
allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata. 
  4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione  energetica
e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in  copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. 
  5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,  rilasciato
ai sensi del comma 1, ha una validita'  temporale  massima  di  dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni  intervento
di  ristrutturazione   che   modifica   la   prestazione   energetica
dell'edificio o dell'impianto. 
  6.  L'attestato  di  certificazione  energetica  comprende  i  dati
relativi all'efficienza energetica  propri  dell'edificio,  i  valori
vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che  consentono  ai
cittadini  di  valutare  e  confrontare  la  prestazione   energetica
dell'edificio. L'attestato e' corredato  da  suggerimenti  in  merito
agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti  per
il miglioramento della predetta prestazione. 
  7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso  pubblico,
la  cui  metratura  utile  totale  supera  i  1000  metri   quadrati,
l'attestato di certificazione  energetica  e'  affisso  nello  stesso
edificio a cui si riferisce  in  luogo  facilmente  visibile  per  il
pubblico. 
  8.  Gli  edifici  di  proprieta'  pubblica  che  sono  oggetto  dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti  adottati  dal
Ministero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004,  sono  tenuti
al rispetto dei commi  5  e  6  e  all'affissione  dell'attestato  di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 
  9. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con  i  decreti  di
cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di  quanto  previsto  nei
commi  precedenti,  predispone   Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,  prevedendo
anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.