Art. 7. 
Esercizio   e   manutenzione   degli   impianti   termici   per    la
                 climatizzazione invernale e estiva 
 
  1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di  condominio,
o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in
esercizio  gli  impianti  e  provvede  affinche'  siano  eseguite  le
operazioni di controllo e di  manutenzione  secondo  le  prescrizioni
della normativa vigente. 
  2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione  degli
impianti per la climatizzazione invernale  ed  estiva,  esegue  dette
attivita' a regola d'arte,  nel  rispetto  della  normativa  vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni,  ha  l'obbligo  di
redigere  e  sottoscrivere   un   rapporto   di   controllo   tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto  e
dalle  norme  di  attuazione,   in   relazione   alle   tipologie   e
potenzialita' dell'impianto, da rilasciare  al  soggetto  di  cui  al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.