Art. 8 
             Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 
 
  1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28,  comma  1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata. 
  2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto  al  progetto  e
alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata  dal
direttore  dei  lavori,  e  presentata  al   Comune   di   competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile la dichiarazione di fine lavori  se  la  stessa  non  e'
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori. 
  3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e'  conservata
dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4. 
  4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi  esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di  controllo,  ai
fini  del  rispetto  delle   prescrizioni   del   presente   decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro  cinque  anni
dalla data  di  fine  lavori  dichiarata  dal  committente,  volte  a
verificare la conformita' alla documentazione progettuale di  cui  al
comma 1. 
  5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al  comma  4  anche  su
richiesta  del  committente,   dell'acquirente   o   del   conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed  ispezioni  di  cui  al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti.