Art. 9
             Funzioni delle regioni e degli enti locali

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
  2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza periodica,
privilegiando  accordi  tra  gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza,   gli   accertamenti   e   le   ispezioni  necessarie
all'osservanza  delle  norme  relative al contenimento dei consumi di
energia    nell'esercizio    e   manutenzione   degli   impianti   di
climatizzazione  e  assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa   attivita'   nel   sistema  delle  ispezioni  degli  impianti
all'interno  degli  edifici  previsto all'articolo 1, comma 44, della
legge  23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il
minor  impatto  possibile  a carico dei cittadini; tali attivita', le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti
di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  sono svolte secondo principi di
imparzialita',  trasparenza,  pubblicita', omogeneita' territoriale e
sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere  le  situazioni  non  conformi  alle  prescrizioni  del
   presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
  3.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo  di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli
enti  o  organismi  preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace
agli   obblighi   previsti   al   comma   2,  possono  promuovere  la
realizzazione  di  programmi  informatici  per  la  costituzione  dei
catasti   degli  impianti  di  climatizzazione  presso  le  autorita'
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo  caso,  stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui  all'articolo  7,  comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le  successive  modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le  informazioni  relative  all'ubicazione  e  alla titolarita' degli
impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
  4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel  suo  complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
riferiscono  periodicamente  alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle   attivita'   produttive,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto.