Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) vegetali: 1) le piante vive; 2) le parti di piante vive che comprendono: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i fiori recisi; e) i rami con foglie; f) gli alberi tagliati, con foglie; g) le foglie e il fogliame; h) le colture di tessuti vegetali; i) il polline vivo; l) le gemme, le talee, le marze; 3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione; b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali; c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione; d) vegetali destinati alla piantagione: 1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali; f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate; g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale: 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu' parti del territorio nazionale o dell'Unione europea; 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione europea; h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato: 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico; 2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale; i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto; l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione; n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i); o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni; p) partita: un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione; q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalita' doganali o per altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite; r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»; s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario; t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti; u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda; v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
Note all'art. 2: - Il regolamento 2454/93 e' pubblicato nella GUCE n. L 253 dell'11 ottobre 1993. - Per il Regolamento (CEE) n. 2913/92, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 91, del Codice doganale comunitario, citato nelle premesse. «Art. 91. - 1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una localita' all'altra del territorio doganale della Comunita': a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, ne' alle misure di politica commerciale; b) di merci comunitarie che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessita' della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalita' doganali d'esportazione. 2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata: a) in base al regime di transito comunitario esterno; b) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreche': 1) essa sia iniziata o debba concludersi all'esterno della Comunita', oppure 2) riguardi spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunita' e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure 3) sia effettuata da una localita' all'altra della Comunita' attraversando il territorio di un paese terzo; c) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito; d) in base al manifesto renano (art. 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico.».