Art. 3. Legname 1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. 2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.