Art. 3. 
                               Legname 
  1. Salvo  espressa  disposizione  contraria,  il  presente  decreto
riguarda il legname soltanto se esso ha conservato,  completamente  o
parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza  corteccia,
oppure se si presenta sotto forma  di  piccole  placche,  particelle,
segatura, avanzi e cascami di legno. 
  2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il  legname,
a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di  cui  al
comma 1, e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve  per
la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di
imballaggio effettivamente utilizzato nel  trasporto  di  oggetti  di
qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.