Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a)  consumatore  o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei  all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
    b)  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti: le formazioni
sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
    c)  professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica che agisce
nell'esercizio    della    propria    attivita'   imprenditoriale   o
professionale, ovvero un suo intermediario;
    d)  produttore:  fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene  o  il  fornitore  del servizio, o un suo intermediario, nonche'
l'importatore  del  bene  o  del  servizio nel territorio dell'Unione
europea  o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come  produttore  identificando  il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
    e)  prodotto:  fatto  salvo  quanto  stabilito nell'articolo 115,
comma  1,  qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore, anche nel
quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente  prevedibili,  di  essere utilizzato dal consumatore,
anche  se  non  a  lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso   o   gratuito   nell'ambito   di  un'attivita'  commerciale,
indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima   dell'utilizzazione,  purche'  il  fornitore  ne  informi  per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
    f)  codice:  il  presente  decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.