Art. 2. 
 
                      Classificazione per ramo 
 
  1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente: 
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; 
    II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; 
    III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui  prestazioni
principali  sono  direttamente  collegate  al  valore  di  quote   di
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; 
    IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il  rischio
di non autosufficienza che  siano  garantite  mediante  contratti  di
lunga durata, non rescindibili, per il rischio di  invalidita'  grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevita'; 
    V. le operazioni di capitalizzazione; 
    VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti  per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di  vita  o  in
caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione  all'esercizio  delle
assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1,  ovvero  quella
di cui al ramo V del comma 1 se e' stata  autorizzata  ad  esercitare
anche un altro ramo vita con assunzione di  un  rischio  demografico,
con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi
di   danni   alla   persona,   comprese   l'incapacita'   al   lavoro
professionale, la morte in seguito  ad  infortunio,  l'invalidita'  a
seguito di infortunio  o  di  malattia.  L'impresa  che  ha  ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
comma 1, in via complementare ai relativi contratti,  puo'  garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo  quanto  previsto
nella normativa sulle forme pensionistiche complementari. 
  3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 
    1. Infortuni (compresi gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie
professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme
miste; persone trasportate; 
    2.  Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita'  temporanee;
forme miste; 
    3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli  ferroviari):  ogni
danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri  non
automotori; 
    4. Corpi di veicoli ferroviari:  ogni  danno  subito  da  veicoli
ferroviari; 
   5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 
    6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e  fluviali:  ogni  danno
subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 
    7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni  danno  subito  dalle   merci   trasportate   o   dai   bagagli,
indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 
    8. Incendio ed elementi naturali:  ogni  danno  subito  dai  beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,  5,  6  e  7)  causato  da:
incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi  naturali  diversi  dalla
tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 
    9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni  (diversi  dai
beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine  o  dal
gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto,  diverso  da
quelli compresi al n. 8; 
    10.   Responsabilita'   civile   autoveicoli   terrestri:    ogni
responsabilita'  risultante   dall'uso   di   autoveicoli   terrestri
(compresa la responsabilita' del vettore); 
    11.  Responsabilita'  civile  aeromobili:  ogni   responsabilita'
risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del
vettore); 
    12.  Responsabilita'  civile  veicoli   marittimi,   lacustri   e
fluviali:  ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso   di   veicoli
fluviali, lacustri  e  marittimi  (compresa  la  responsabilita'  del
vettore); 
    13. Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa
da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 
    14.  Credito:  perdite  patrimoniali  derivanti  da   insolvenze;
credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito
agricolo; 
    15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 
    16.  Perdite  pecuniarie  di  vario   genere:   rischi   relativi
all'occupazione; insufficienza  di  entrate  (generale);  intemperie;
perdite di utili; persistenza di spese  generali;  spese  commerciali
impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di  redditi;
perdite  commerciali   indirette   diverse   da   quelle   menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non  commerciali;  altre  perdite
pecuniarie; 
    17. Tutela legale: tutela legale; 
    18.  Assistenza:  assistenza  alle  persone  in   situazione   di
difficolta'. 
  4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata  cumulativamente  per
piu' rami e' cosi' denominata: 
    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia"; 
    b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,
"Assicurazioni auto"; 
    c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7  e
12, "Assicurazioni marittime e trasporti; 
    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,
7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; 
    e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai
beni"; 
    f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,  "Responsabilita'
civile"; 
    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione"; 
    h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni". 
  5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un
rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo  di  rami,
puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo,  senza  necessita'
di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi: 
    a) sono connessi con il rischio principale; 
    b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; 
    c) sono garantiti dallo stesso contratto  che  copre  il  rischio
principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma  3
non possono essere considerati accessori  di  altri  rami;  tuttavia,
fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere  considerati  come  rischi
accessori del ramo 18 quando  il  rischio  principale  riguardi  solo
l'assistenza  da  fornire  alle  persone   in   difficolta'   durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o  dal  luogo  di  residenza  o
quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di  navi  o
comunque connesse a tale utilizzazione. 
  6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla
classificazione dei rischi all'interno  dei  rami  nel  rispetto  del
principio   di   equivalenza   dell'autorizzazione   nel   territorio
comunitario.